A seguito di quanto previsto dall’art.5 del Decreto Legge 124/2019 (cosiddetto Decreto Fiscale), l’Agenzia delle Dogane, con provvedimento del 27 dicembre scorso (scaricabile in allegato), pubblicato successivamente sul suo sito internet il 30 dicembre 2019, ha reso note le modalità semplificative di tenuta del registro di carico e scarico per depositi e impianti di distribuzione di prodotti energetici.
Con il provvedimento sopracitato, le Dogane hanno esteso l’obbligo di dotarsi della licenza fiscale e della tenuta dei registri di carico e scarico:
• A tutti gli esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi (considerati dalle dogane come distributori minori ed il cui precedente limite era di 10 metri cubi);
• A tutti gli esercenti di depositi per uso privato, agricolo ed industriale, di capacità superiore ai 10 metri cubi (considerati dalle dogane come depositi minori ed il cui limite precedente era di 25 metri cubi).
Le modalità semplificative di tenuta del registro di carico e scarico prevedono i seguenti passaggi:
1. Il registro di carico e scarico deve essere tenuto presso l’impianto, all’interno delle contabilità aziendali, su supporto elettronico oppure cartaceo e senza essere vidimato dall’Ufficio delle dogane territorialmente competente al quale però devono essere dichiarate preventivamente le modalità di tenuta al momento della denuncia. Il registro di carico e scarico è valido fino alla cessazione della licenza di esercizio;
2. Le scritture contabili devono essere effettuate a decorrere dal 1°aprile 2020, tenuto conto che il provvedimento delle dogane è stato pubblicato il 30 dicembre 2019 [il testo recita “a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della determinazione sul sito dell’Agenzia”];
3. Per ogni prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata alle ore 00,00 del 1°aprile 2020;
4. Le scritture di carico devono essere effettuate con riferimento a ciascun DAS (Documento Accompagnatorio Semplificato) pervenuto entro le ore 09,00 del giorno seguente alla ricezione.
5. Le scritture di scarico devono essere effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti di distributori minori muniti di totalizzatore è ammesso, per ogni prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati registrati dal totalizzatore stesso.
6. Sia gli esercenti dei distributori che dei depositi minori devono trasmettere, tramite PEC, all’ufficio delle Dogane competente, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello cui il prospetto si riferisce. Il prospetto e la relativa nota di trasmissione all’Ufficio delle Dogane devono essere allegati alla contabilità dell’impianto.
7. In fase di verifica il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei militari della Guardia di Finanza. La chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali vengono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell’esercente.
Il registro di carico e scarico con tutta la relativa documentazione a corredo devono essere conservati presso l’impianto per i successivi 5 anni dalla data dell’ultima scrittura.
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