Con una circolare del 22 novembre scorso, il Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale Polizia stradale ha fornito una serie di indicazioni su una recente sentenza della Corte di Cassazione relativa alla violazione dell’obbligo di avere a bordo del veicolo che effettua un trasporto internazionale in Ue la copia certificata conforme della licenza comunitaria.
In caso di controllo, se l’autista non esibisce il documento in questione è soggetto a sanzione (come previsto dall’art.46 della Legge 298/74 - trasporto senza licenza).
La Corte di Cassazione argomenta che la sanzione trova applicazione non perché l’impresa non sia abilitata ai trasporti internazionali ma per l’assenza a bordo del veicolo del titolo autorizzativo.
La sentenza afferma che risulta legittimo applicare le sanzioni del trasporto abusivo in contestazione immediata, motivando correttamente la violazione della mancanza a bordo della copia conforme della licenza. L’art.46, infatti, non distingue l’ipotesi del mancato ottenimento di licenza comunitaria da quella della mancanza a bordo del veicolo.
Anche la normativa comunitaria in materia richiama la necessità di dimostrare il titolo autorizzativo ad effettuare il trasporto internazionale; obbligo che sussiste anche durante l’esecuzione in Italia di tratte stradali di un trasporto combinato internazionale. La tratta nazionale è, infatti, parte di un trasporto internazionale.
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