Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con nota del 21 dicembre, si è pronunciato sulla nomina del consulente ADR che dal prossimo 1° gennaio diviene obbligatoria anche per gli speditori di merci/rifiuti pericolosi. Il MIT ha precisato che anche a questi operatori si applicano le stesse esenzioni dalla nomina previste per gli altri operatori (trasportatori, caricatori, etc.) come individuate nel DM 4.7.2000 e nella circolare 14.11.2000 n. A26 (qui il nostro precedente articolo).
Ecco dunque che l’impresa che spedisce merci o rifiuti pericolosi:
in quantitativi per unità di trasporto nei limiti del punto 1.1.3.6 (entro i 1000 kg o lt virtuali);
imballati in quantità limitata- punto 3.4 o in quantità esente- punto 3.5
esentati da una disposizione speciale del punto 3.3
in maniera occasionale (entro le 24 spedizioni l’anno, entro le 3 spedizioni al mese, entro le 180 ton/anno di materie con un rischio di pericolosità minima)
non è tenuta alla nomina del consulente DGSA, salvo comunque dover applicate tutte le altre prescrizioni dell’ADR.
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