Il controllo a distanza fine a sé stesso, e quindi non sorretto da esigenze specifiche (indicate dalla norma Art. 4 Legge 300/1970), continua ad essere vietato.
Lo ribadisce una sentenza del TAR del Lazio del 23 novembre che l’’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con una nota del 15 dicembre scorso, ha portato a conoscenza degli Ispettorati Interregionali e territoriali.
La sentenza è stata pronunciata a seguito di un ricorso presentato da un’impresa di autotrasporto merci per conto di terzi nei confronti dell’INL, visto che l’Ispettorato del Lavoro aveva rigettato l’istanza dell’impresa volta ad ottenere l’autorizzazione ad installare degli impianti di videosorveglianza sui camion.
L’ installazione era stata prevista nell’ambito di un contratto di appalto di servizi, in cui l’appaltatore era obbligato ad installare “su ciascun automezzo utilizzato per il trasporto dei prodotti petroliferi, un sistema di videoregistrazione tra la motrice e l’autobotte, atto a verificare che le operazioni discarico dei prodotti nelle stazioni ...avvengano in maniera conforme alle regole di sicurezza ed agli accordi contrattuali”.
Il sistema veniva azionato a distanza dall’autista e comportava un controllo di quest’ultimo durante le operazioni di scarico del carburante da parte di un soggetto esterno (il committente), che era titolare del trattamento di videoregistrazione per cui le immagini rientravano nella sua disponibilità esclusiva.
La sentenza oltre a censurare tale dissociazione tra il datore di lavoro che ha richiesto l’autorizzazione e il committente titolare del trattamento dei dati (“la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti attraverso i predetti impianti, fanno effettivamente capo a soggetti diversi dal datore di lavoro con la conseguenza che sono disattese le finalità per le quali la installazione degli impianti audiovisivi può essere autorizzata in base alla norma”), evidenzia l’assenza di una base giustificativa del trattamento dei dati e ribadisce che “il controllo fine a se stesso, eventualmente diretto ad accertare inadempimenti del lavoratore che attengano alla effettuazione della prestazione, continua a essere vietato”.
Fonte: Rivistatir
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