È del 2,50% il saggio di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardato pagamento per il primo semestre 2023. Lo ha stabilito il Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2023.
Di conseguenza, l’interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento delle fatture di trasporti, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 231/2002 per fatture pagate oltre il sessantesimo giorno dall’emissione (in forza del comma 13 dell’articolo 83bis della legge 133/2008) è del 10,50% (cioè quello fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze maggiorato di otto punti).
Gli interessi legali di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore e salvo che il debitore sia in grado di dimostrare che l’inadempimento sia stato determinato da cause a lui non imputabili.
Fonte: Rivistatir
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