Con una circolare del 19 gennaio, l’Inps ha illustrato le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale.
La prima modifica riguarda il limite di compenso annuo che ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, può erogare, che è stato innalzato a 10mila euro.
Rimangono invece fermi i limiti di compenso annuo pari a euro 5.000 per ciascun prestatore, in riferimento alla totalità degli utilizzatori e pari a euro 2.500, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Si rammenta che, ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per: titolari di pensione di vecchiaia o invalidità; giovani under 25 se iscritti regolarmente a un ciclo di studi; disoccupati; percettori di prestazioni integrative salariali o altre prestazioni di sostegno al reddito.
La legge di Bilancio è intervenuta anche sul limite dimensionale oltre il quale non è consentito l’accesso al contratto di prestazione occasionale. Dal 1° gennaio 2023 potranno accedervi le aziende che abbiano fino 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato in forza (in precedenza il limite era di 5).
Fonte: Rivistatir
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