Ci sono novità per quanto riguarda le deduzioni forfettarie delle spese di trasferta per le cooperative di autotrasporto merci previste.
Le novità sono contenute nella risposta dell’Agenzia delle Entrate a un interpello del 31 gennaio 2023 da parte di una società cooperativa che ha chiesto di conoscere se, in caso di incapienza del reddito imponibile prodotto nel periodo d’imposta, la parte non utilizzata delle deduzioni forfettarie fosse possibile trasferirla a tutti i soci lavoratori che percepiscono redditi assimilati a quelli dei lavoratori dipendenti.
L’Agenzia delle Entrate ha dunque fatto riferimento al quarto comma dell’articolo 95 del Tiur (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che disciplina le deduzioni forfettarie delle spese di trasferta, ma anche alle leggi 342/2000 e 311/2004, oltre che al decreto del Presidente della Repubblica 601/1973, e ha chiarito che “la cooperativa debba usufruire della deduzione direttamente sul proprio reddito, fatta salva l'ipotesi in cui la stessa non trovi capienza nel reddito dell'esercizio, perché nullo ovvero inferiore all'ammontare complessivo della deduzione.
Unicamente in questo caso la deduzione può essere trasferita ai soci in tutto o in parte (ossia per la quota che non ha trovato capienza nel reddito dell'esercizio)”.
Per ulteriori chiarimenti, qui il documento integrale: Risposta Agenzia delle Entrate a interpello del 31-01-2023
Fonte: Rivistatir
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