È possibile motivare il licenziamento di un dipendente con il non corretto utilizzo dell’auto aziendale? A questa domanda ha risposto anche la Corte europea dei Diritti dell’uomo che ha riconosciuto la legittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro, un’impresa portoghese, nei confronti del dipendente che, contravvenendo alle disposizioni aziendali, aveva utilizzato l’auto per fini personali.
La causa riguarda il licenziamento del dipendente fondato sui dati raccolti da un sistema di geolocalizzazione installato sul veicolo. In particolare, l’azienda proprietaria del mezzo sosteneva che, sulla base del controllo incrociato dei dati rilevati dal GPS installato sul veicolo e delle informazioni rese dal dipendente, era emerso che quest’ultimo aveva di proposito aumentato il numero di chilometri percorsi a titolo professionale allo scopo di diluire i chilometri effettuati a scopo privato, per non doverli rimborsare. Altra contestazione mossa al lavoratore era la manipolazione del GPS, ottenuta rimuovendo la scheda GSM dal dispositivo e utilizzando tecniche di jamming.
La Corte ha confermato la legittimità del licenziamento. Secondo i giudici, infatti, non è stato possibile ravvisare una violazione dell’art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo dal momento che:
tutti di dipendenti erano stati messi al corrente dell’installazione del GPS sui veicoli aziendali e delle finalità per cui ciò era stato deciso, ovvero il monitoraggio dei km percorsi dal dipendente nell’esercizio dell’attività lavorativa e il controllo delle spese sostenute;
i dipendenti erano stati informati delle conseguenze in cui sarebbero incorsi in caso di utilizzo non consentito del mezzo, per fini propri;
gli unici dati utilizzati tra quelli forniti dal GPS sono stati quelli dei Km percorsi;
il dipendente si era reso protagonista di una serie di comportamenti scorretti come l’aver aumentato artificiosamente i chilometri percorsi a titolo professionale per nascondere quelli percorsi in privato, ed aver ostacolato il funzionamento del dispositivo GPS durante i fine settimana.
In Italia, ricordiamo, la materia è disciplinata dall’art. 4 della Legge 300/1970, a norma del quale l’impiego di impianti audiovisivi che possano comportare il controllo a distanza dei lavoratori è possibile solo in presenza di esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o delle condizioni di lavoro e di tutela del patrimonio aziendale, ed è condizionato alla sottoscrizione di un accordo sindacale o previa autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Fonte: Rivistatir
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