La Direzione Generale per la Motorizzazione ha aggiornato le regole per la nazionalizzazione di veicoli - rimorchi inclusi - nuovi e usati acquistati da un altro Paese Ue.
La circolare, n. 9716 dello scorso 23 marzo, precisa che la nazionalizzazione di un veicolo prevede l’espletamento propedeutico dei seguenti adempimenti:
la comunicazione al CED dei dati relativi all'acquisto, da effettuare entro 15 giorni (cd. “censimento”);
l’eventuale visita e prova ex art. 75 CdS;
la richiesta all'UMC di rilascio o convalida del codice di immatricolazione o del numero di omologazione;
le verifiche nei sistemi informativi Eucaris e Schengen (SIS II);
l’abilitazione all'immatricolazione da parte dell'UMC;
la preconvalida del fascicolo digitale con rilascio del codice di immatricolazione;
la validazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuto assolvimento degli obblighi IVA (o della sussistenza di una causa di esclusione).
La nazionalizzazione dei veicoli comporta il rilascio del DU secondo le istruzioni operative già in uso.
La circolare (clicca qui per consultarla) analizza poi ognuna di queste fasi preliminari all’immatricolazione. Inoltre detta delle semplificazioni per snellire gli adempimenti degli UMC e ridurre i tempi di attesa degli utenti.
Per i veicoli con revisione scaduta rispetto alle regole applicate in Italia, vanno messi in regola prima dell’immissione in circolazione presso un UMC o un Centro autorizzato ai sensi dell’art. 80 CdS. La revisione eseguita nel Paese di provenienza è attestata dalle Autorità estere competenti sulla carta di circolazione o da queste validata, ovvero può essere contenuta in un separato documento rilasciato dalle medesime Autorità o sul certificato di revisione rilasciato ai sensi della direttiva 2014/45/UE. In alternativa, si tiene conto dei dati relativi al controllo tecnico che siano riscontrabili sulla piattaforma Eucaris.
Per i veicoli incidentati, gravemente danneggiati e da ristrutturare, provenienti da altri Paesi della Ue, la competenza a svolgere la visita e prova è degli UMC che, a questo proposito, devono conformarsi all’analogo procedimento relativo alla revisione straordinaria a seguito di incidente stradale di cui all’art. 80, comma 7 del CdS. Alla richiesta di visita e prova va allegata la dichiarazione dell’importatore o dell’acquirente a nome del quale il veicolo deve essere immatricolato, con la quale questi dichiara di aver provveduto al ripristino della piena efficienza e funzionalità del veicolo stesso avvalendosi di una officina di autoriparazione di propria fiducia. Se la dichiarazione in questione non può essere rilasciata, le operazioni devono eseguirsi presso un CPA.
Fonte: Rivistatir
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