L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con una circolare del 14 aprile, ha fornito chiarimenti sul rilascio di provvedimenti autorizzativi per l’installazione di impianti di videosorveglianza alla luce degli orientamenti previsti in materia dal Garante della privacy
La procedura dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970) ritiene prioritario l’accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti nell’impresa. Soltanto in un secondo momento, in mancanza di accordo o delle RSA/RSU nell’impresa, sarà possibile attivare la procedura autorizzativa davanti all’Ispettorato del Lavoro (territoriale se l’autorizzazione è chiesta per una o più unità produttive nella stessa provincia, altrimenti nazionale). Le istanze, redatte sui moduli presenti sul sito dell’INL, devono contenere la dichiarazione di assenza delle RSA/RSU o la documentazione comprovante il mancato accordo.
La procedura delineata dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori non può essere sostituita dal consenso seppur informato dei singoli lavoratori, per cui in quest’ultimo caso l’installazione è illegittima e penalmente sanzionabile.
È possibile che un’impresa proceda all’installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, quando non abbia ancora dipendenti. La circolare individua due ipotesi:
azienda di nuova costituzione, che prevede di assumere lavoratori non appena avviata l’attività. In questo caso, nell’istanza per l’autorizzazione - che deve sempre precedere l’installazione dell’impianto – occorre indicare il numero di lavoratori che risulteranno in forza all’avvio dell’attività;
azienda già in esercizio e con impianto di videosorveglianza installato e funzionante, che prevede di assumere del personale. In tal caso l’impresa può richiedere l’autorizzazione all’Ispettorato del lavoro, dichiarando allo stesso tempo che l’impianto verrà temporaneamente disattivato una volta assunto del personale, in attesa di ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Sui sistemi di geolocalizzazione da installarsi sugli autoveicoli o sui dispositivi elettronici, l’INL ricorda gli interventi del Garante per la privacy diretti a contemperare le esigenze dell’azienda (legate alla sicurezza del lavoro, alla tutela del patrimonio aziendale e alla più efficiente organizzazione dell’attività produttiva) con il diritto alla privacy del lavoratore. In particolare, nel corso degli ultimi anni il Garante ha affermato che i sistemi di geolocalizzazione vanno configurati in maniera tale da: escludere il monitoraggio continuo; consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite; consentire, di regola, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro;effettuare, di regola, i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali (utilizzo di dati non direttamente identificativi); prevedere la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite.
La circolare chiarisce anche che l’autorizzazione viene rilasciata per l’installazione dello “strumento” di geolocalizzazione in sé, per cui gli Ispettorati non devono richiedere l’elenco delle targhe dei veicoli sui quali verrà installato l’impianto.
Fonte:Rivistatir
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