Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 sono sospesi.
La misura, già prevista dal decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, viene ora resa operativa con una circolare dell’Inail datata 11 marzo, con cui si chiarisce innanzi tutto il perimetro degli interessati, vale a dire i soggetti che hanno residenza, sede legale o sede operativa nei Comuni della prima “zona rossa”, vale a dire Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’ Euganeo.
Poi, quando dal 1° maggio i versamenti riprenderanno, anche mediante un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza che siano applicati sanzioni e interessi.
Chi però avesse già pagato non verrà rimborsato, né viene esantato dal farlo chi aveva inadempienze precedenti al 23 febbraio.
Per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli obblighi di presentazione delle denunce retributive, la sospensione si applica soltanto al termine per le dichiarazioni annuali relative all’autoliquidazione 2019/2020, scaduto il 2marzo.
Chi dispone dei requisiti richiesti deve inviare la domanda di sospensione tramite PEC alla sede INAIL competente, entro il 15 maggio e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, disponibile sul sito INAIL, dal 2 al 15 maggio.
Sono inoltre sospesi gli adempimenti relativi alla domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione in scadenza il 29 febbraio scorso.
Chi quindi non ha presentato domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione entro il 2 marzo 2020 può usufruire della sospensione dei termini, se gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono stati realizzati nell’anno 2019.
A partire dal 1° maggio tramite il relativo servizio online («Riduzione per prevenzione») sarà possibile inoltrare la domanda, insieme alla documentazione comprovante gli interventi realizzati entro il 15 maggio 2020.
Chi invece avesse già presentato domanda di riduzione per prevenzione entro il 2 marzo, ma abbia allegato la dichiarazione dell’impresa di «versare in oggettiva difficoltà nel produrre, contestualmente alla presentazione della domanda, la documentazione comprovante gli interventi realizzati», dovrà produrla telematicamente entro il 15 maggio 2020.
Infine, fino al 30 aprile sono sospese le notificazioni dei verbali di accertamento e illeciti amministrativi per i comuni nella “zona rossa” ed è altresì differito dal 28 febbraio al 31 maggio il termine di versamento per chi ha aderito alla cosiddetta “rottamazione ter”.
Fonte: www.uominietrasporti.it
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