Gli obblighi stabiliti dal decreto n. 120/2020 per l’ingresso di persone in Italia via aria, acqua, ferro e strada non si applicano “al personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia” (art.3) e quindi ai trasportatori, quale ne sia la nazionalità, delle imprese italiane impegnate in trasporti internazionali.
Regime generale - Il decreto, firmato dalla ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, stabilisce in generale che le persone che entrano in Italia sono obbligate all’autoisolamento, anche se asintomatiche rispetto al Covid-19.
Più specificamente, chi rientra deve presentare una dichiarazione nella quale garantisca di tornare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, oppure per motivi di salute.
Si deve poi comunicare l’ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di prevenzione della ASL competente, sottoporsi per due settimane a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario e, in caso di insorgenza di sintomi da virus, segnalare la situazione alla ASL con i numeri telefonici dedicati.
Autisti di imprese italiane con sede in Italia - Tuttavia questo regime – ripetiamo – non si applica «al personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia».
Resta da capire se il trattamento favorevole si possa estendere anche a conducenti di aziende italiane con sede legale all’estero (ma dal tenore del testo non sembrerebbe).
E forse è giusto così.
Autisti non di imprese italiane diretti in Italia - Nel decreto però è prevista una deroga alle regole per chi entra in Italia per ragioni di lavoro e per un periodo di non più di 72 ore, autocertificando detta esigenza lavorativa.
Costoro, nel caso ne avessero le ragioni, potranno inoltre prorogare la loro permanenza nel nostro Paese per altre 48 ore, sempre motivandolo ed autocertificandolo.
Autisti che transitano o sostano temporaneamente in Italia - L’autoisolamento non è inoltre prescritto per chi transita o sosta in Italia per comprovate esigenze lavorative, anche se in questi casi si è comunque obbligati a uscire dal Paese entro 72 ore dall’ingresso.
Inoltre questi soggetti dovranno compilare obbligatoriamente una dichiarazione con la quale si comunica che sono nella Penisola per comprovata esigenza lavorativa, impegnandosi a segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale e a sottoporsi di conseguenza ad isolamento.
Fonte: www.uominietrasporti.it
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