Nel DL 17 marzo 2020, n. 18, è stata prevista la sospensione di alcuni termini procedimentali, la proroga di validità delle autorizzazioni alla circolazione e il differimento di operazione tecniche presso la Motorizzazione Civile (in fondo al testo, un breve riepilogo al riguardo).
Ma non tutto, però, è prorogabile, nel senso che ci sono alcune attività indifferibili da rendere in presenza fisica per quanto attiene a operazioni tecniche e amministrative di competenza degli Uffici periferici della Motorizzazione.
Per questo motivo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha emanato un aggiornamento – rispetto all’ultima circolare 1565 del 17 marzo scorso – dell’elenco delle attività indifferibili, che per l’autotrasporto sono le seguenti:
1. visita, prova e immatricolazione di veicoli "con titolo" adibiti al trasporto di merci;
2. visite periodiche ATP – trasporti con furgoni frigoriferi refrigerati a temperatura controllata di alimenti deperibili – ma limitatamente ai mezzi che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;
3. autorizzazione all'esercizio della professione (iscrizione al REN - Registro Elettronico Nazionale delle imprese);
4. il rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie peril trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE (Spazio economico europeo)/Svizzera;
5. la compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) e il modello CEMT, Annex 6, dove si annota la proroga della scadenza delle revisioni in Italia per il trasporto di merci in ambito extra-UE.
Per quanto riguarda invece quelle attività per cui non è necessaria la presenza o che possono essere effettuate in un momento successivo, ecco alcune indicazioni riassuntive.
Sospensione dei termini procedimentali Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini di tutti i procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o d’ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020.
Nella durata complessiva del procedimento, non si tiene perciò conto del periodo tra il 23 febbraio e il 15 aprile.
Per tutte le attività diverse da quelle indifferibili da rendere in presenza, o comunque non espletabili in via ordinaria con lo smart working di cui all'art. 87 del decreto, è possibile concludere i procedimenti pendenti anche dopo il 15 aprile 2020.
Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Rientrano tra questi anche tutte le autorizzazioni che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale ed in particolare per il trasporto merci gli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ex art. 92, comma 1 Codice della strada, in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni; la ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza (art.7, comma 1, legge 264/91), come previsto dall’art 92, comma 2, CdS, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni; le autorizzazioni alla circolazione di prova (DPR 474/2001), per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.
Per la genericità della disposizione la proroga si applica anche alle certificazioni rilasciate all’esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento, alla validità della autorizzazione alla circolazione per veicoli con alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne e infine alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.
Differimento termini operazioni tecniche Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 CdS) o a visita e prova(artt. 75 e 78 CdS.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell’art. 92 ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020.
Per la revisione la disposizione ha carattere generale, non ammette eccezioni e si applica a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo.
La proroga è operante anche se il veicolo è stato sottoposto a revisione con esito “ripetere”, a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.
Sono prorogate inoltre le operazioni per le scadenze del “Barrato Rosa” per mezzi che trasportano merci ADR e l’aggiornamento della sostituzione dei serbatoi GPL, con scadenza successiva al 31gennaio 2020.
Fonte: www.uominietrasporti.it
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