Raffica di proroghe per tutti i settori economici e per tanti aspetti della vita di un’azienda di autotrasporto con l’entrata in vigore, lo scorso 17 marzo, del decreto Cura Italia.
Tra queste ce ne sono tante che riguardano specificatamente la strada o, per meglio dire, i veicoli e coloro che li conducono.
Tutti argomenti peraltro presi in considerazione da una circolare del ministero dell’Interno pubblicata il 24 marzo, finalizzata proprio a fornire dettagli operativi per rendere applicabili le norme del decreto.
Rispetto alla scadenza di validità della patente di guida, l’art.104 del decreto proroga la scadenza di validità fino al 31 agosto 2020.
Una proroga che investe la patente sia in quanto documento di riconoscimento e di identità, sia come titolo di guida, sia quelle rilasciate in Italia sia a quelle rilasciate da altri Stati membri a titolari aventi residenza in Italia.
Per quanto riguarda invece la scadenza di validità di una lunga serie di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi, l’art.103, comma 2 del DL li proroga tutti indiscriminatamente fino al 15 giugno, laddove la loro scadenza cadeva tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Di quali titoli stiamo parlando? Citarli tutti è persino impossibile, visto il loro numero rilevante.
Possiamo ricordare però quelli principali, che sono:
- autorizzazione per la circolazione di prova (art.98 cds);
- autorizzazioni o licenze per il trasporto di merci o persone previste dal cds o leggi speciali;
- autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;
- autorizzazioni per il trasporto di rifiuti;
- abilitazioni all’effettuazione di scorte tecniche (artt. 9 e 10 Cds);
- certificato abilitazione professionale KA e KB (art.116 Cds);
- patente di servizio (art.139 Cds);
- attestato rilasciato per la guida di autotreni/autoarticolati di massa non superiore a 20 ton ai conducenti che hanno compiuto 65 anni (art.115 Cds);
- attestato rilasciato per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati ai conducenti che abbiano compiuto 60 anni (art.115 Cds);
- estratti di carta di circolazione rilasciati da uffici della motorizzazione in deroga al termine massimo di 60 giorni (art.92 Cds);
- la ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi della Legge n.264/1991 in deroga al termine massimo di 30 gg. (art.92 Cds);
- fogli di via finalizzati a condurre veicoli ai transiti di confine (art.99 Cds).
Ci sono alcune eccezioni, nel senso cioè che alcune proroghe non scattano laddove i termini di scadenza siano fissati da specifiche disposizioni dello stesso decreto Cura Itali o dei DL 23 febbraio 2020, DL 2 marzo 2020 e DL 8 marzo 2020, che seguono quindi regole proprio (anche se simili).
Così per esempio il ministero dei Trasporti tramite propri provvedimenti ha prorogato al 30 giugno 2020 i termini di scadenza di alcuni titoli abilitativi e certificati connessi alla circolazione stradale:
- autorizzazioni per l’esercizio alla guida che abbiano scadenza tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 (art.122 Cds);
- permesso provvisorio di guida rilasciato ai titolari di patenti chiamati a sottoporsi a visita medica presso le competenti Commissioni mediche locali quando le stesse non sono in grado di riunirsi a causa di covid-19 (art.59 Legge 120/2010);
- carta di qualificazione del conducente CQC per il trasporto professionale di cose e persone, nonché del certificato di formazione professionale CFP per il trasporto di merci pericolose (patentino ADR) aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020.
Rispetto al pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie disposte dal codice della strada, l’art.108 comma 2 del decreto prevede che, dal 17 marzo al 31 maggio 2020, è possibile pagare tali sanzioni scontate del 30%, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione (invece che entro 5, come sarebbe normalmente).
Di conseguenza ne deriva che:
- l’opportunità è sfruttabile per chi ha ricevuto la contestazione o la notifica a partire dal 16 febbraio 2020;
- dal 4 aprile 2020 non sarà più possibile pagare in forma scontata del 30%.
In presenza di sanzioni accessorie della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida, non è possibile beneficiare del pagamento scontato.
Per quanto riguarda la proroga dei termini in ambito assicurativo, l’art.125 del decreto non prevede una sospensione del pagamento dei premi per RCauto, anche se l’impresa di assicurazione deve garantire la copertura derivante dalla polizza per un periodo di 30 giorni, pure quando la polizza annuale sia pagata con premi in rate semestrali o periodiche.
Il pagamento effettuato anche oltre i 30 giorni dalla scadenza, riattiva l’efficacia della polizza dal momento della scadenza della rata precedente di premio.
È però importante sottolineare che un veicolo con polizza assicurativa scaduta può circolare sull’intero territorio nazionale al massimo per i 30 giorni successivi alla scadenza, ma soltanto fino al 31 luglio 2020.
Va da sé che la sanzione per il superamento della scadenza della polizza di 15 giorni è inapplicabile o, per certi versi, slitta automaticamente al superamento dei 30 giorni.
Infine, altre proroghe riguardano la revisione dei veicoli.
Fonte: www.uominietrasporti.it
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