Il decreto Cura Italia del marzo scorso (e le successive disposizioni) hanno prorogato la validità di disposizioni scadute e in scadenza durante il periodo di emergenza da Covid-19 creando difficoltà interpretative anche alle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi in base alle procedure indicate nel Regolamento.
È il motivo che ha portato la direzione generale per la sicurezza stradale del MIT, competente in materia di trasporti eccezionali a emanare una specifica circolare per fornire maggiore chiarezza.
Come principio generale «tutti i tipi di autorizzazione, anche con validità scaduta, sono rinnovabili su domanda degli interessati, secondo le procedure previste dall’art. 15 del Regolamento, ma in ogni caso i provvedimenti di autorizzazione, di rinnovo e di proroga sono rilasciati, su domanda degli interessati, dagli enti proprietari e/o gestori delle strade interessate dal trasporto eccezionale, con le forme di coordinamento previste dalla norma, che ne devono verificare la possibilità di effettuazione in relazione alle condizioni di circolazione e la compatibilità con le caratteristiche tecniche e funzionali delle infrastrutture stradali».
La ratioè quella che «al fine di garantire la sicurezza sia del trasporto eccezionale sia delle infrastrutture stradali attraversate, risulti in ogni caso necessario un provvedimento espresso che ne legittimi l’effettuazione in un determinato periodo di tempo con precise date di scadenza».
L’obiettivo della nuova disposizione è quello di:
– superare le difficoltà operative degli enti proprietari e gestori di strade, in particolare di quelli meno strutturati e organizzati, che non consentono, nell’attuale fase di emergenza, il rilascio delle autorizzazioni nei tempi previsti dalla norma;
– evitare di penalizzare i titolari dell’autorizzazione in scadenza, non pienamente utilizzata a causa del blocco delle attività e della circolazione stradale, consentendo di utilizzarla oltre il termine naturale, anche in considerazione degli oneri economici connessi al rilascio e al danno conseguente al mancato utilizzo.
Per «garantire la sicurezza della circolazione, la tutela del patrimonio stradale, la conservazione delle infrastrutture e la stabilità dei manufatti gli enti proprietario o concessionari invitano gli interessati a inviare «una comunicazione con la quale esprimono la volontà di avvalersi della proroga di validità dell’autorizzazione» in modo da «consentire al gestore di concentrare l’attenzione sulle autorizzazioni per le quali sussiste un interesse concreto al suo utilizzo.
Ove «l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione dovesse ravvisare la sussistenza di sopravvenute situazioni di incompatibilità nell’utilizzo dell’autorizzazione con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, provvede ad esercitare il potere di revoca o di sospensione dell’autorizzazione secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 4 del Reg. es. CdS».
Non è dovuto all’ente proprietario e/o gestore, per l’espletamento dei nuovi accertamenti tecnici alcun diritto di istruttoria ulteriore rispetto a quello versato ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione in scadenza.
Tutte le autorizzazioni (art. 10 del Codice della Strada, di qualunque tipo: singola, multipla o periodica), in scadenza nel periodo 31 gennaio – 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allo stato attuale la cessazione è prevista al 31 luglio 2020 e pertanto la validità è estesa fino al 29 ottobre 2020), indipendentemente dalla durata delle autorizzazioni stesse.
Casi particolari:
– le autorizzazioni in scadenza nel periodo 31 gennaio – 31 luglio 2020 di tipo singolo e multiplo i cui viaggi erano stati già completamente effettuati alla data del 30 gennaio 2020, non rientrano nell’estensione di validità;
– le autorizzazioni periodiche che beneficiano dell’estensione di validità possono essere utilizzate solo fino al termine finale dell’estensione ex lege del termine in oggetto; possono essere successivamente rinnovate secondo le procedure previste ai sensi dell’art. 15 del Regolamento e il rinnovo decorre, anche ai fini del calcolo dell’eventuale indennizzo, dal termine di estensione di validità in oggetto;
– le autorizzazioni periodiche in scadenza in data successiva al 31 luglio 2020 non rientrano tra le autorizzazioni considerate dall’articolo 103 di cui in oggetto e pertanto conservano la loro validità, potendo comunque essere rinnovate nei termini indicati dall’art. 15 del Regolamento; – le autorizzazioni in fase di rilascio al momento dell’entrata in vigore della disposizione normativa di cui all’articolo 103, non subiscono variazioni nel termine finale per effetto della norma in oggetto, atteso che l’Ente proprietario, a normativa in vigore deve aver già valutato il termine dell’autorizzazione già rilasciata alla luce della normativa d’emergenza; – le autorizzazioni rilasciate sulla base di richieste presentate successivamente all’entrata in vigore del c. 2 dell’art. 103 del D.L. n. 18/2020 (17 marzo 2020) o che saranno presentate fino al termine dei 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza non subiscono effetti dalla norma in oggetto.
Fonte: www.uominietrasporti.it
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