Obbligo di formazione, sia iniziale sia periodica, per tutti coloro che svolgono trasporti su strada con veicoli per i quali è richiesta la patente C e D e non, come avviene ora, soltanto per chi conduce professionalmente trasporto merci o passeggeri.
E poi la possibilità di poter beneficiare ai fini della formazione periodica sia degli strumenti digitale (vale a dire l’e-learning effettuato tramite pc) sia delle ore di formazione sostenute per la formazione prescritta per il trasporto di merci pericolose (patentino ADR) o di animali vivi.
Sono alcune delle norme introdotte in Italia con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno scorso, del decreto legislativo n. 50 del 10 giugno 2020, con cui viene recepita la direttiva comunitaria 2018/645, relativa alla formazione necessaria per conseguire la carta di qualificazione professionale dei conducenti (CQC) e, più in generale, alle patenti di guida.
Ma procediamo con ordine.
L’estensione dell’obbligo della CQC
Partiamo proprio dall’estensione dell’obbligo di sottoporre a formazione iniziale e periodica tutti i cittadini chiamati a effettuare trasporti su strada con veicoli per i quali è richiesta una patente di guida superiore C e D (con tutte le sottocategorie), imposizione che fino a ieri interessava, come detto, soltanto i conducenti professionali impegnati nel trasporto merci o passeggeri.
Esistono però due eccezioni.
La prima riguarda i trasporti occasionali, quelli cioè svolti ugualmente con un veicolo che è possibile guidare soltanto con patente Ce D, ma con alla guida un conducente che non ha la qualifica di conducente professionale e sempre che, per costui, l’attività di autotrasporto non rappresenti la principale fonte di reddito.
Ovviamente questa eccezione non riguarda il trasporto di merci per conto terzi.
La seconda riguarda i «trasporti non incidenti sulla sicurezza stradale», vale a dire quelli non eccezionali svolti nel rispetto delle normative sulla circolazione stradale.
Cosa cambia nei corsi di formazione
• Per quanto riguarda la formazione periodica di 35 ore, necessaria per rinnovare ogni cinque anni la CQC, cambiano alcune materie o, meglio, viene contemplato anche l’insegnamento della sicurezza stradale, della sostenibilità ambientale e dell’innovazione tecnologica.
Inoltre, diventa possibile svolgere due ore delle sette che compongono ciascuno modulo, affidandosi all’e-learning.
Anche se a tale scopo le procedure pratiche con cui identificare i corsisti e controllare la loro frequenza andranno chiarite tramite un decreto del ministero dei Trasporti da emanare entro un anno.
• Viene introdotta la possibilità di ridurre sia la formazione iniziale e più ancora quella periodica sfruttando come valide le ore di corso effettuate ai fini della formazione specifica richiesta da altre normative UE ai conducenti attivi nel trasporto di merci pericolose, di animali vivi, ecc.
Per ora si sa che questo “sconto” potrà arrivare fino a un massimo di 14 ore, mentre per gli ulteriori dettagli bisognerà attendere, anche qui, un successivo decreto del ministero.
• Gli attestati del conducente debbano riportare il codice unionale armonizzato “95”.
Gli attestati non riportanti tale codice, che sono stati rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, sono accettati come prova di qualificazione fino al termine di scadenza
• Da sottolineare la specifica previsione secondo cui i conducenti italiani o di un altro Stato membro che abbiano stabilito in Italia la propria residenza anagrafica ai sensi dell’art. 118 del Codice della Strada, nonché i conducenti cittadini di un Paese Terzo, dipendenti da un’impresa italiana di autotrasporto, debbano seguire i corsi di qualificazione iniziale e periodica in Italia.
• Viene rafforzato lo scambio di informazioni tra Paesi membri sulla formazione dei conducenti, attraverso l’attivazione di una specifica rete informatica, tanto per la CQC, quanto per le patenti.
Cosa cambia rispetto alle patenti
Rispetto alla materia più generale delle patenti, la prima novità riguarda la possibilità di estendere la validità della patente B, conseguita da almeno 2 anni, per guidare veicoli ad alimentazione alternativa che superino come massa le 3,5 ton ma che non vadano oltre le 4,25 ton, laddove il peso che porta la massa oltre le 3,5 ton sia imputabile esclusivamente alla componentistica specifica dell’alimentazione stessa e non comporta quindi un aumento della capacità di carico.
Infine, viene incrementata la collaborazione tra Stati membri in materia di informazioni sulle patenti rilasciate (e quindi rispetto a tutto ciò che riguarda il rilascio, la conversione, i duplicati, i rinnovi di validità, le revoche) che verrà attuata mediante l’istituzione di una specifica rete informatica, prevista ora da un apposito articolo del nostro codice della strada, il 116 bis, rubricato “Rete dell’Unione Europea delle patenti di guida”.
Fonte: www.uominietrasporti.it
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