Le circolari dell’ANAS e del ministero degli Interni adottate nel corso del 2019 con cui veniva introdotto per le imprese di trasporto eccezionale il doppio obbligo relativo al preavviso di transito e all’annotazione di inizio e fine viaggio non sono legittime e quindi vanno annullate.
È questo in sintesi il contenuto della sentenza del Tar del Lazio (la n. 6616 del 16 giugno) riferita dal ministero dell’Interno con circolare del 23 giugno.
I due obblighi citati andavano entrambi soddisfatti tramite portale TEWEB, dai titolari delle autorizzazioni eccezionali per massa delle tipologie periodiche, singole e multiple.
Entrando nel dettaglio, il tribunale amministrativo l’obbligo del preavviso di transito non è presente né nel codice della strada, né nel Regolamento di esecuzione dello stesso codice.
Ragion per cui il richiamo dell’ANAS all’art. 16, comma 1 del Regolamento è giudicato «improprio», giacché tende a ingenerare l’erronea convinzione che la mancanza del preavviso determini la sanzione prevista dall’art.10, comma 19 del cds in ragione della equiparazione a un transito «non autorizzato».
Ragionamento simile vale anche per l’obbligo di annotare l’inizio e la fine del viaggio, in quanto anche qui non esiste una fonte normativa che lo preveda.
L’art. 16 al comma 10 del Regolamento prevede di segnalare l’inizio del viaggio soltanto alle autorizzazioni singole e multiple e serve a consentire all’amministrazione di calcolare l’indennizzo d’usura, senza far riferimento invece allo scopo di monitorare i transiti conseguito invece con l’obbligo introdotto dall’ANAS.
Per tutte queste ragioni il TAR gli obblighi per le imprese di trasporto eccezionali inserite dall’ANAS sono ritenute illegittimi.
Infine, il TAR ha fornito anche una considerazione organizzativo, in quanto ha specificato che l’ANAS, vista la peculiarità del servizio di trasporto eccezionale, basato su movimentazioni di merci e materiali organizzate con la logica del modello “just in time”, avrebbe dovuto tener conto di questo tipo di attività e contemperarla con il suo obiettivo di monitorare i transiti, così da consentire alle imprese di trasporto di programmare i viaggi in base a uno schema organizzativo coerente con gli obblighi imposti.
Anche perché in ogni caso tale attività di monitoraggio «non può svolgersi in contrasto con la normativa esistente e secondo modalità non compatibili con la fruizione della infrastruttura stradale da parte delle aziende impegnate nei trasporti eccezionali di prodotti siderurgici».
Rimane il fatto che, come ribadisce il ministero, le sanzioni per omessa annotazione della data di inizio o di fine del viaggio nelle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, per le quali sia richiesto l’indennizzo d’usura (ex comma 18, art. 10 del codice della strada) restano in vigore, in quanto contemplate dall’art. 16 del Regolamento di esecuzione.
Fonte: www.uominietrasporti.it
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