Con circolare n.0380848 del 1°luglio 2019 (scaricabile in allegato), ascoltate le osservazioni poste in essere dalle Associazioni dell’Autotrasporto e al fine di migliorare la gestione del flusso dei dati, Anas ha rivisto, in parte, quanto comunicato precedentemente rispetto agli adempimenti da compiere per ottenere il rilascio delle autorizzazioni periodiche per il transito dei veicoli con massa superiore ai limiti stabiliti dall’art.62 del Cds, prevedendo così la temporanea esenzione dall’obbligo di effettuare le comunicazioni di transito per alcune categorie di veicoli e trasporti in considerazione delle loro specificità.
Più nello specifico, nella nota sopracitata, Anas rettifica, con decorrenza immediata, le condizioni generali delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali stabilendo che:
- il preavviso di transito, per le autorizzazioni singole e multiple, dovrà essere richiesto dal titolare dell’autorizzazione almeno 48 ore prima dell’inizio di ciascun viaggio e sempre il titolare dovrà provvedere obbligatoriamente anche all’invio, tramite l’app TEWEB, del preavviso stesso. In mancanza del preavviso di transito, che costituisce parte integrante dell’autorizzazione, il viaggio deve ritenersi non autorizzato mentre, per i viaggi da effettuarsi nelle 48 ore immediatamente successive al rilascio dell’autorizzazione, il preavviso dovrà essere comunque richiesto con congruo anticipo.
Per quanto riguarda le annotazioni di viaggio singole e multiple, spetterà al conducente o al capo scorta effettuare l’annotazione della data e dell’ora di inizio e fine viaggio utilizzando obbligatoriamente l’app TEWEB. Una volta iniziato il viaggio, il dispositivo utilizzato dovrà rimanere attivo a bordo del trasporto eccezionale oppure in uno dei mezzi della scorta mentre, qualora si verificasse l’ipotesi per la quale vi fossero delle difficoltà compravate di natura tecnica nell’annotare il viaggio con TEWEB, è prevista la possibilità di telefonare al numero verde Anas 800.841.148. Sarà successivamente l’operatore Anas a provvedere all’annotazione del viaggio, previa comunicazione dei dati riportati sulla ricevuta del preavviso di transito. Anche in questo caso, come per il preavviso di transito, qualora le annotazioni non vengano effettuate nelle modalità descritte, il trasporto eccezionale dovrà ritenersi non autorizzato.
Per quanto concerne il preavviso di transito per le autorizzazioni periodiche, sarà il titolare dell’autorizzazione che prima dell’inizio di ciascun viaggio dovrà provvedere obbligatoriamente, tramite TEWEB, all’invio del preavviso di transito stesso il quale costituisce parte integrante dell’autorizzazione. La mancata comunicazione del preavviso di transito costituisce il mancato rispetto di una prescrizione sanzionabile ai sensi dell’art.10, comma 19 del Cds.
Fino al 31/12/2019 quanto sopra descritto non si applica per le seguenti categorie di veicoli e trasporti:
Mezzi d’opera che circolano alle masse indicate dall’art.10, comma 8 del Cds per l’effettuazione dei trasporti di cui all’art.54, comma 1, lett. n)
Veicoli ad uso speciale e macchine operatrici con massa non superiore a 60 ton;
Trasporti di cui all’art.10, comma 2 lett. b) del Cds, se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton
Trasporti di cui all’art.13, comma 2 parte B, lett. b), DPR 495/92, se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton;
Per le comunicazioni di inizio e fino viaggio, riguardanti le autorizzazioni periodiche, spetterà al conducente o capo scorta comunicare la data utilizzando obbligatoriamente TEWEB. Dopo l’inizio del viaggio, il dispositivo dovrà rimanere a bordo del trasporto eccezionale o di uno dei veicoli della scorta. Anche in questo caso, come per le annotazioni di viaggio delle autorizzazioni singole e multiple, qualora si verificasse l’ipotesi per la quale vi fossero delle difficoltà compravate di natura tecnica nell’annotare il viaggio con TEWEB, allora è prevista la possibilità di telefonare al numero verde Anas 800.841.148. Sarà successivamente l’operatore Anas a provvedere all’annotazione del viaggio previa comunicazione dei dati riportati sulla ricevuta del preavviso di transito. La mancata comunicazione del preavviso di transito costituisce il mancato rispetto di una prescrizione sanzionabile ai sensi dell’art.10, comma 19 del Cds. Fino al 31/12/2019 quanto sopra descritto non si applica per le seguenti categorie di veicoli e trasporti:
Mezzi d’opera che circolano alle masse indicate dall’art.10, comma 8 del Cds per l’effettuazione dei trasporti di cui all’art.54, comma 1, lett. n)
Veicoli ad uso speciale e macchine operatrici con massa non superiore a 60 ton;
Trasporti di cui all’art.10, comma 2 lett. b) del Cds, se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton
Trasporti di cui all’art.13, comma 2 parte B, lett. b), DPR 495/92, se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton;
Ricordiamo che la modifica delle Condizioni Generali è valida per tutte le autorizzazioni già rilasciate alle quali si applica per il periodo di validità residua.
Segnaliamo, infine, che dal mese di luglio i titolari delle autorizzazioni periodiche, che sono temporaneamente esentate dall’effettuazione delle comunicazioni in modalità digitale, dovranno trasmettere, tramite PEC, alle aree compartimentali interessate e per ogni autorizzazione, entro il giorno 10 di ogni mese, un report con il numero di viaggi effettuati nel mese precedente indicando anche i percorsi effettuati. L’invio dei dati dovrà avvenire esclusivamente tramite la compilazione di un file excel che verrà pubblicato nella sezione modulistica del portale Anas TEWEB. In alternativa, i dati dei viaggi potranno essere comunicati tramite la compilazione dei soli preavvisi per mezzo del Portale Anas TEWEB.
Qualora il portale TEWEB non fosse raggiungibile per motivi tecnici, il preavviso potrà comunque essere inviato tramite PEC alle Aree Compartimentali Anas interessate e le relative annotazioni e comunicazioni potranno essere effettuate chiamando il n. 800 841 148.
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