Esistono le sanzioni in flagranza – per così dire – quelle, cioè, per cui la sanzione viene contestata immediatamente e quelle in cui gli organi di polizia, tramite apposite apparecchiature, possono rilevare l’infrazione da remoto. Ma a quali condizioni è possibile comminare una sanzione in tali condizioni? Il ministero dell’Interno, con circolare n.4684 del 3 luglio, risponde in modo articolato facendo riferimento, in particolare, agli articoli 80 e 193 del codice della strada dedicati rispettivamente alla contestazione differita in caso di mancata revisione o mancata copertura del veicolo rispetto all’assicurazione di responsabilità civile. Più precisamente il ministero inizialmente ricorda che, a prescindere dal principio generale secondo cui la contestazione immediata delle infrazioni va preferita in tutti i casi in cui è materialmente possibile compierla, la contestazione differita è ammessa in alcuni casi previsti dalla legge, compresi quelli relativi alla mancata copertura dell’assicurazione RCA e della mancata revisione accertabili tramite dispositivi o apparecchiature di rilevamento. Senonché per poter funzionare come strumento di accertamento, tali dispositivi devono: essere gestiti da organi di polizia stradale; aver ottenuto l’omologazione o l’approvazione specifica per il rilevamento delle violazioni da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ma siccome al momento attuale non esistono omologazioni rilasciate per tale scopo, di conseguenza i dati raccolti dalle relative apparecchiature non potranno essere utilizzate in generale per accertare un’infrazione, ma semplicemente per fornire un supporto a un operatore di polizia presente sul luogo.
Questo in generale. Perché poi la stessa circolare aggiunge un elemento di assoluta novità indicando come valido l’accertamento della mancata copertura assicurativa effettuato tramite autovelox già omologati (quindi allo scopo di sanzionare il superamento dei limiti di velocità) o telecamere di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato e alle corsie preferenziali. In pratica, chi viene sanzionato perché sta superando i limiti di velocità o perché accede senza averne titolo a ZTL o a corsie riservate potrà automaticamente essere sanzionato – se in difetto – per la mancanza di assicurazione RCA. Infatti, l’accertamento della circolazione del veicolo sarà provata dalla documentazione fotografica o video fornita da tali dispositivi e a quel punto sarò utilizzata anche per dimostrare che quella circolazione avveniva senza disporre di copertura assicurativa. Il proprietario del veicolo potrà sempre produrre, così come gli consente l’art. 180 comma 8 CdS, un proprio certificato di assicurazione, ma se non lo esibirà a quel punto scatterà automaticamente la violazione prevista dall’art. 193 CdS per mancata copertura assicurativa basandosi sull’accertamento avvenuto da remoto.
Fonte: Uominietrasporti
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