Il ministero dell’Interno ha pubblicato una circolare che fornisce indicazioni in merito alle proroghe di validità delle patenti di guida scadute.
La circolare chiarisce che la disposizione «ha effetto solo per la circolazione in Italia» e deve essere «coordinata con le disposizioni del Regolamento n.2020/698 che, per i 7 mesi successivi alla scadenza, consentono la circolazione con documenti di guida scaduti nel periodo compreso tra il 1°febbraio ed il 31 agosto 2020 per l’intero territorio dell’Unione.»
Per la circolazione in ambito europeo – esclusa l’Italia – le patenti di guida che scadono dopo il 31 agosto 2020 non godono di una proroga di validità.
Alla luce del necessario coordinamento normativo, la disciplina della proroga di validità dei documenti di guida scaduti, risulta modificata come di seguito:
– le patenti di guida scadute tra il 31 gennaio e il 31 maggio 2020: sono prorogate di validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020;
– le patenti di guida scadute con scadenza tra il 1°giugno e il 31 agosto 2020: sono prorogate di validità, anche ai fini della guida, per i 7 mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente;
– le patenti di guida in scadenza tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2020: sono prorogate di validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020.
Fonte: www.uominietrasporti.it
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