C’è un nuovo slittamento in avanti delle scadenze delle patenti di guida. A prevederlo è una circolare del ministero dell’Interno (la. n. 300/A/5457/20/115/2 del 3 agosto scorso) resasi necessaria dopo che si erano registrati due atti normativi che finivano per interferire con i tempi di scadenza dei permessi alla guida:
il primo riguarda l’art 104 comma 1 del decreto 18/2020, con cui è stato convertito in legge il decreto 34/2020, che contiene lo slittamento al 31 dicembre 2020 della validità dei documenti di identità in scadenza al 31 agosto;
L’altro è il frutto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2020/698 che ha spostato in avanti di sette mesi la durata delle patenti scadute nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020.
Di conseguenza la situazione che si era venuta a creare, ratificata nella circolare citata, è la seguente:
le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 maggio 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020;
le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020, sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, per sette mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente;
le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra 1° settembre 2020 e il 31 dicembre 2020 sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020.
Ovviamente le patenti scadute prima del 31 gennaio non sono soggette a proroga e quindi non consentono più, in mancanza di rinnovo, di continuare a guidare.
Il tutto poi è stato in parte ratificato da una circolare del ministero dei Trasporti, la n. 22208 del 13 agosto 2020, che ha in qualche modo fatto ordine. Perciò oggi la situazione definitiva è la seguente:
le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 dicembre 2020, sono tutte prorogate fino al 31 dicembre 2020, almeno per quanto riguarda il territorio nazionale;
rispetto alla guida al di fuori dei confini nazionali, vale la citata disposizione contenuta nell’art. 2, regolamento UE 2020/698, secondo cui le patenti scadute dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 sono prorogate di validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata.
Infine la stessa circolare chiarisce che il termine previsto dall’art. 122, comma 1, del codice della strada – decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida – qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato al 13 gennaio 2021 (d.d. 268 del 12 agosto 2020).
Fonte: Uominietrasporti
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