Rispetto alla carta di qualificazione conducente (CQC) si sono stratificate normative nazionali ed europee che rischiano di rendere complicata l’individuazione di chi può beneficiare della proroga e chi ne rimane escluso.
A chiarire le cose ci ha pensato la Motorizzazione con la circolare n. 22208 del 13 agosto 2020. Vediamo in che modo, isolando i singoli punti:
– nell’intero spazio comunitario e quindi anche in Italia la validità delle CQC rilasciate da un altro Paese Ue che abbiano una scadenza fra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 viene fatta slittare di 7 mesi;
– nel caso in cui invece la CQC sia stata rilasciata in Italia bisogna verificare la scadenza originaria. Perché se questa cade tra il 1° febbraio e il 29 marzo 2020 almeno rispetto al territorio nazionale, slitta automaticamente al 29 ottobre 2020, mentre rispetto agli altri Stati dell’Unione europea beneficia della proroga di 7 mesi;
– nel caso in cui la scadenza cade fra il 30 marzo e il 31 agosto 2020, allora in questo caso sia rispetto all’Italia, sia rispetto agli altri paesi la scadenza scivola in avanti di 7 mesi;
– gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale che scadono tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020, restano validi fino al 29 ottobre 2020;
– sono sospesi anche i termini per sottoporsi agli esami di revisione della CQC. Ma attenzione: soltanto quelli previsti tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020;
– il conteggio dei due anni dalla scadenza della CQC termine che rende obbligatorio il superamento di un esame di ripristino, non deve tener conto del lasso di tempo trascorso fra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020. Di conseguenza a partire dal prossimo 29 ottobre il titolare della CQC in scadenza tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 può rinnovare la sua carta nei successivi 272 giorni, senza dover affrontare l’esame di ripristino;
– gli attestati dei corsi per il rinnovo dei certificati di formazione professionale (CFP) per il trasporto di merci pericolose scaduti fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, che al momento attuale è il 15 ottobre 2020;
– gli attestati rilasciati agli autisti che hanno già raggiunto i 65 anni di età per guidare autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate scaduti fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 restano validi per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (per adesso il 15 ottobre 2020). Fino a quel momento, i titolari di patente CE che hanno già raggiunto la soglia dei 65 anni di vita possono guidare tali veicoli senza aver bisogno dell’attestazione della Commissione medica locale;
Fonte:Uominietrasporti
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