Il Decreto Semplificazioni è stato convertito in Legge n.120/2020, pubblicata su supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020.
In fase di conversione in Legge sono state introdotte anche diverse novità in tema di Codice della Strada, alcune delle quali di interesse per il settore autotrasporto.
Quelle rilevanti sono tre in particolare: una riguarda il tema della revisione dei veicoli, l’altra la circolazione di veicoli esteri in Italia, l’altra l’esportazione di veicoli.
Riguardo alla revisione, la legge di conversione contiene due novità importanti, una relativa ad un’ulteriore deroga della scadenza della revisione dei veicoli, l’altra concernente l’Albo degli ispettori di revisione istituito con decreto MIT 19 maggio 2017.
A causa del Covid-19, infatti, sono stati più volte prorogati i termini di scadenza delle revisioni e ciò ha comportato che un notevole numero di veicoli per il trasporto di merci non abbia ottemperato alla revisione, considerata anche la ridotta attività degli uffici UMC.
Di conseguenza nei prossimi mesi è prevedibili che gli uffici UMC siano chiamati a recuperare il ritardo accumulato garantendo un elevato numero di sedute di revisione.
Al fine di sopperire alla nota carenza di personale tecnico degli uffici della Motorizzazione, la Legge ha stabilito che fino al 31 marzo 2021 la Motorizzazione può utilizzare gli ispettori di revisione iscritti all’apposito Albo, per assolvere alle operazioni di revisione dei mezzi pesanti.
A questi ispettori sarà riconosciuto un compenso da parte dei richiedenti le sedute di revisione, determinato ai sensi della Legge 870 relativa alle tariffe di motorizzazione.
Allo stesso tempo, la legge ha provveduto a prorogare ulteriormente la scadenza delle revisioni fino al 31 ottobre 2020 per i veicoli da sottoporre a revisione o a visita e prova entro il 31 luglio 2020; fino al 31 dicembre 2020 per i veicoli da sottoporre ai medesimi controlli con scadenza entro 30 settembre 2020, fino al 28 febbraio 2021 per i veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.
In materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero (art.93 del Codice della Strada), la legge ha chiarito le deroghe a tale disciplina che stabilisce un divieto di circolazione per tali veicoli, trascorsi 60 giorni dall’acquisizione in Italia della residenza/domicilio del conducente di tali veicoli.
Tale disciplina non si applica ai veicoli per il trasporto di merci di peso complessivo superiore a 6 Ton e nel caso di contratto di leasing o di locazione senza conducente da Paesi UE e SEE.
Tra le deroghe di maggiore interesse, vi è quella dei lavoratori c.d. “transfrontalieri” o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un’attività di lavoro in favore di un’impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo (è il caso ad esempio della Svizzera e di San Marino) i quali, con un veicolo ivi immatricolato a proprio nome transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per fare rientro nella sede di lavoro all’estero.
L’ultima novità riguarda infine l’esportazione di veicoli all’estero (art.103 CdS) che devono avere una revisione non più vecchia di 6 mesi.
La modifica introdotta stabilisce che i veicoli da esportare debbano essere in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione.
Ciò consentirà di rendere meno rigida la norma nel rispetto dei principi di sicurezza stradale, alleggerendo al tempo stesso gli uffici UMC da un certo numero di sedute di revisione che saranno quindi dedicate al parco circolante immatricolato in Italia.
Fonte: rivistatir.it
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