Arrivano dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) i primi chiarimenti sulle disposizioni contenute nel cosiddetto Decreto Agosto.
Con la nota n.713 del 16 settembre, infatti, l’INL ha trattato il tema dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, specificando che ai datori di lavoro privati che non richiedono cassa integrazione aggiuntiva (le ulteriori 18 settimane previste dal decreto) e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nel citato periodo, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Il datore di lavoro che beneficia dell’esonero contributivo non può procedere a licenziamenti: in caso di violazione di tale divieto verrà disposta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva ed l’impossibilità di presentare domanda per i trattamenti di integrazione salariale.
L’INL fornisce indicazioni anche sull’esonero dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato: il DL Agosto prevede che fino al 31 dicembre 2020 ai datori di lavoro che, successivamente all’entrata in vigore del decreto, assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato - con esclusione dei contratti di apprendistato - sarà riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione.
L’esonero sarà riconosciuto nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Del beneficio non potranno godere i datori di lavoro relativamente ai lavoratori che abbiano avuto con la stessa impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione, mentre sarà possibile fruirne nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda i contratti a termini l’INL chiarisce che fino al 31 dicembre 2020 è possibile prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi e senza necessità di specificare le causali per il rinnovo.
Questa disposizione permette la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del D.lgs. n. 81/2015 e quindi, se il rapporto è stato già oggetto di 4 proroghe, sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del cosiddetto periodo cuscinetto, sempre nel rispetto della durata massima di 24 mesi.
La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo.
La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
L’INL affronta anche il tema dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, ricordando che il DL Agosto proroga il divieto e la sospensione dei licenziamenti esclusivamente in relazione alle seguenti ipotesi:
• datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione di cui all’art. 1 dello stesso DL;
• datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 dello stesso DL.
La nota chiarisce poi la possibilità da parte del datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di revocare il recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.
In tali casi il rapporto di lavoro è ripristinato senza interruzioni e il datore di lavoro è esente da oneri e sanzioni.
Infine, l’INL si concentra sulla proroga della riscossione coattiva: la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente di riscossione è prorogato al 15 ottobre 2020.
I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre 2020.
Fonte: rivistatir.it
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