È pari al 15,6423% la percentuale del credito d’imposta riconosciuta a quanti hanno sostenuto costi per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con il recente provvedimento a integrazione del decreto Rilancio che inizialmente riconosceva alle imprese un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 60 mila euro.
Le richieste per usufruire di tale credito d’imposta sono state molto superiori al previsto: 1,3 miliardi di euro, a fronte di una copertura di 200 milioni di euro; motivo per cui la percentuale spettante si è sensibilmente abbassata.
Le imprese beneficiarie potranno visualizzare il credito spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta è 6917 «Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – art. 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34» esposto nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a credito compensati», o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna «importi a debito versati» facendo attenzione a riportare sempre il 2020 come anno di riferimento.
Fonte: www.uominietrasporti.it
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