Con il D. Lgs n.50/2020 è stata recepita la Direttiva n. 2018/645 in materia di CQC, che ha apportato modifiche alla Direttiva 2003//59/CE.
Il Ministero dell’interno con la circolare 4 settembre 2020 (di cui abbiamo già parlato qui) ha dato disposizioni in merito all’attività di controllo da parte degli organi di polizia stradale su qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti.
Tra le novità, quella dell’obbligo di qualificazione iniziale e formazione periodica per la circolazione in ambito UE e SEE nell’esercizio di ogni attività di guida anche non professionale, su veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE.
Si tratta quindi dei veicoli immatricolati per uso speciale, di quelli per trasporti specifici nonché delle macchine operatrici eccezionali, salvo casi di esenzione o deroghe specifiche.
Tale obbligo insiste sui cittadini italiani, di altri Stati UE/SEE e di Paesi non-UE dipendenti di impresa stabilita in uno Stato membro.
Il nuovo testo si riferisce a qualsiasi persona alla guida di un veicolo per il quale è necessaria una patente delle categorie sopra indicate, nel territorio UE o SEE, non facendo più esplicito riferimento all’attività di conducente per il trasporto di cose o persone.
Inoltre, l’obbligo della CQC è richiesto per qualsiasi trasporto anche non professionale di cose o di persone svolto da un conducente in possesso di queste categorie, anche non assunto come autista, quando l’attività di guida costituisca la sua attività principale.
Da osservare che la guida non è ritenuta l’attività principale se occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo.
Per la dimostrazione della qualificazione e della formazione CQC, gli Stati UE devono apporre sulla patente di guida il codice unionale “95” e, laddove non sia possibile, devono rilasciare una carta di qualificazione del conducente.
Per i conducenti non-UE che dipendono da impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso di essa, la qualificazione iniziale e la formazione periodica possono essere dimostrati anche attraverso l’attestato del conducente (Reg.1072/2009), sul quale deve essere riportato il codice “95”.
Gli attestati del conducente che non recano tale codice in quanto rilasciati prima del 23 maggio 2020, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.
Inoltre è stato aggiornato l’elenco dei soggetti esenti dalla CQC nel nostro Paese, a seguito di modifica dell’art.16 del D.Lgs n.286/2005.
In particolare, tra i casi nei quali i conducenti che viaggiano in deroga quando si trovano alla guida di taluni veicoli sono annoverati i seguenti:
i conducenti che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale.
Sono esclusi pertanto tutti i veicoli immatricolati ad uso speciale, i quali non sono atti al trasporto, a condizione che il conducente non sia stato assunto con la qualifica di autista ed in ogni caso la guida non deve costituire la sua attività principale (per esempio il trasporto in conto proprio di materiale eseguito da un conducente per lo svolgimento della sua attività edilizia); i conducenti che non offrono servizi di trasporto (autisti delle concessionarie di vendita che movimentano veicoli commerciali destinati ai clienti; autisti che movimentano mezzi in operazioni di carico/scarico dalle navi o traghetti, ecc); i conducenti di un trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale (il trasporto eseguito con un veicolo eccezionale o in condizioni di eccezionalità non è considerato un trasporto occasionale); veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.
La circolare richiama anche l’attuale regime sanzionatorio previsto dal Codice della strada in vigore, che consta di sanzioni amministrative.
Vediamo le principali.
La mancanza di CQC per non averla conseguita comporta il pagamento di una somma da 409 a 1.637 euro; la guida di veicolo diverso dalla CQC posseduta, una somma da 409 a 1.637 euro; l’incauto affidamento del veicolo a conducente privo della qualificazione, il pagamento di una somma da 398 a 1.595 euro; la guida con CQC scaduta, il pagamento di una somma da 158 a 639 euro.
La circolare dell’interno ricorda infine che quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede anche la CQC, la decurtazione di punti si applica sulla CQC anziché sulla patente.
Fonte: rivistatir.it
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