Nella giornata del 14 ottobre, la Direzione Generale per la Motorizzazione ha emanato una circolare contenente la disciplina delle assenze “Causa Covid-19” nei corsi di qualificazione iniziale, di integrazione e di formazione periodica della CQC.
La circolare, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica, integra le disposizioni in materia prevedendo, in via del tutto eccezionale e transitoria, una deroga alla normativa in caso di assenze motivate da positività al Covid-19 o da quarantena obbligatoria o fiduciaria.
Per evitare eventuali penalizzazioni per gli allievi e per garantire che la ripresa dell’attività didattica delle autoscuole si svolga in piena coerenza con l’indirizzo dettato dal Governo in tema di misure di prevenzione e contenimento del contagio, la nuova circolare ha disposto che nei corsi di qualificazione iniziale e di integrazione per la CQC, qualora un allievo sia assente per “Causa Covid-19”, si potranno utilmente considerate le ore di lezione frequentate, anche oltre il termine di chiusura del corso, a condizione che entro il termine di sei mesi, decorrenti dal giorno della prima assenza, l’allievo riprenda la frequenza delle lezioni.
Quando l’allievo potrà riprendere la frequenza delle lezioni, sarà cura del soggetto erogatore del corso organizzare per lo stesso, con gli strumenti consentiti dalle disposizioni di settore vigenti, la frequenza delle lezioni relative agli argomenti mancanti per il completamento del percorso formativo.
Un percorso simile è stato previsto per i corsi di formazione periodica per la CQC: in caso di assenza per Covid-19, in favore dell’allievo potranno essere utilmente considerate le lezioni frequentate per moduli già interamente conclusi, anche oltre il termine di chiusura del corso a cui è iscritto, a condizione che entro il termine di sei mesi, decorrenti dal giorno della prima assenza, riprenda la frequenza delle lezioni.
Anche in questo caso, quando l’allievo potrà riprendere la frequenza delle lezioni, sarà cura del soggetto erogatore del corso organizzare per lo stesso, con gli strumenti consentiti dalle disposizioni di settore vigenti, la frequenza delle lezioni relative ai moduli mancanti per il completamento del percorso formativo.
Entro il giorno lavorativo immediatamente precedente all’inserimento dell’allievo nel nuovo corso, il soggetto erogatore dovrà darne comunicazione all’UMC ed alla DGT territorialmente competenti, specificando gli estremi identificativi dell’originario corso di iscrizione dell’allievo e di quello che ne è sostituzione e prosieguo, nonché la causale “causa Covid-19”.
Per ottenere tali deroghe, è obbligatorio comprovare un’assenza come “causa Covid-19” con il modulo allegato alla circolare (disponibile qui) che l’allievo assente dovrà inviare al soggetto erogatore del corso entro il primo giorno di assenza.
Per l’invio è utile qualsiasi modalità che consenta di comprovare l’avvenuta recezione: è onere dell’allievo assicurarsi che il modulo sia stato ricevuto nei termini.
Il soggetto erogatore del corso registrerà dunque, sullo specifico registro delle presenze l’assenza con l’annotazione “Covid” e, se del caso, adotterà tutte le misure necessarie per la propria sede e per la propria attività.
L’assenza così giustificata si riterrà protratta, con la stessa motivazione, fino al primo giorno di rientro dell’allievo alla frequenza dell’originario corso o di quello che ne è sostituzione e prosieguo.
Fonte: rivistatir.it
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