La revoca della patente scatta in casi di trasgressioni molto gravi.
E si accompagna anche al divieto di sostenere per qualche tempo l'esame per conseguirne una nuova.
Ora viene chiarito quanto dura e come si calcola questo tempo.
Ci sono sanzioni e sanzioni.
Per quelle più gravi – come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – scatta anche la revoca della patente e rimane sospesa anche la possibilità di sostenere nuovamente un esame per averne un’altra.
Già, ma per quanto tempo? A questa e ad altre domande ha cercato di rispondere la circolare 15224 del 9 novembre 2020 del ministero dell’Interno.
All’origine del quesito c’era una sentenza (la 126/2020) della Cassazione con cui era stata giudicata ammissibile la detrazione del cosiddetto «presofferto».
Detto altrimenti, per la Suprema Corte il prefetto ha il potere di modulare la durata del periodo in cui al trasgressore è vietato conseguire una nuova patente, tenendo conto di quanto già scontato a titolo di sospensione provvisoria e «conseguentemente ammettendo o meno il soggetto al nuovo esame di guida».
L’Avvocatura dello Stato, interessata della materia, fornisce adesso alcune risposte ad alcuni dubbi .
Per la precisione chiarisce che, in caso di revoca della patente di guida, per poterne ottenere una nuova è necessario che siano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato.
Anche se – aggiunge – dal computo dei tre anni va detratto l’eventuale periodo di sospensione provvisoria della patente stessa.
Inoltre, l’Avvocatura concorda sul fatto che sia di competenza del Prefetto indicare la data in cui termina il divieto di conseguire una nuova patente di guida e aggiunge che sarebbe inopportuno riportare sulla patente di guida la data in cui termina il divieto di conseguirne una nuova, in quanto tale ipotesi rientra nelle attribuzioni del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
E proprio tale ministero ha fatto proprie le argomentazioni dell’Avvocatura, riprendendole nella nota n. 32098 dell’11 novembre 2020.
Fonte: www.uominietrasporti.it
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