Il Ministero dell’Interno, lo scorso 24 novembre, ha emanato la circolare n.300/A/8971/20/101/3/3/9 al fine di chiarire le proroghe riguardanti le scadenze delle revisioni dei veicoli anche alla luce dei vari provvedimenti che si sono succeduti nel tempo.
Più nel dettaglio gli interni hanno ricordato che le proroghe della scadenza delle revisioni dei veicoli sono disciplinate da due norme distinti:
l’art 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 secondo cui:
• i veicoli la cui revisione scade entro il 31 luglio 2020 (non è stata fissata una data iniziale) possono circolare fino al 31 ottobre 2020; • i veicoli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, possono circolare fino al 31 dicembre 2020; • i veicoli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 possono circolare fino al 28 febbraio 2021.
La proroga riguarda tutte le categorie di veicoli e trova applicazione solo sul territorio nazionale;
il Regolamento (UE) 2020/698 del 25 maggio 2020, secondo cui i veicoli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 possono circolare fino ai sette mesi successivi alla scadenza medesima.
La proroga è valida solo per i veicoli della categoria M, N, O3, O4, T5, (con esclusione di quelli appartenenti alla categoria L, O1, O2), e trova applicazione su tutto il territorio dell'Unione europea.
La circolare in oggetto, al fine di favorire la lettura dei diversi termini di scadenza, riporta una tabella riepilogativa già presente nell'allegato 7 della precedente circolare del 22 ottobre scorso, in cui sono indicati le proroghe di cui beneficiano i veicoli immatricolati in Italia in considerazione della categoria del veicolo e del mese di scadenza della revisione.
Categoria veicoli |
Scadenza revisione (mese) |
Proroga |
Ambito territoriale proroga |
Norma di riferimento |
Note |
Tutte |
Fino al 31/01/2020 (senza dies a quo) |
31/10/2020 |
Italia |
Art. 92 DL 18/2020 |
|
M, N, O3, O4, T5 |
Febbraio 2020 |
31/10/2020 |
Italia |
Art. 92 DL 18/2020 |
Sino al 30/09/2020 proroga valida su tutto il territorio UE (Reg. 2020/698) |
L, O1, O2 |
Febbraio 2020 |
31/10/2020 |
Italia |
Art. 92 DL 18/2020 |
|
M, N, O3, O4, T5 |
Marzo 2020 |
31/10/2020 |
Tutto il territorio UE compresa Italia |
Art. 92 DL 18/2020 e Reg. 2020/698 |
La proroga della norma italiana coincide con quella europea |
L, O1, O2 |
Marzo 2020 |
31/10/2020 |
Italia |
Art. 92 DL 18/2020 |
|
M, N, O3, O4, T5 |
Aprile 2020 |
30/11/2020 |
Tutto il territorio UE compresa Italia |
Reg. 2020/698 |
|
L, O1, O2 |
Aprile 2020 |
31/10/2020 |
Italia |
Art. 92 DL 18/2020 |
|
M, N, O3, O4, T5 |
Maggio 2020 |
31/12/2020 |
Tutto il territorio UE compresa Italia |
Reg. 2020/698 |
|
L, O1, O2 |
Maggio 2020 |
31/10/2020 |
Italia |
Art. 92 DL 18/2020 |
|
M, N, O3, O4, T5 |
Giugno 2020 |
31/01/2021 |
Tutto il territorio UE compresa Italia |
Reg. 2020/698 |
|
L, O1, O2 |
Giugno 2020 |
31/10/2020 |
Italia |
Art. 92 DL 18/2020 |
|
M, N, O3, O4, T5 |
Luglio 2020 |
28/02/2021 |
Tutto il territorio UE compresa Italia |
Reg. 2020/698 |
|
L, O1, O2 |
Luglio 2020 |
31/10/2020 |
Italia |
Art. 92 DL 18/2020 |
|
M, N, O3, O4, T5 |
Agosto 2020 |
31/03/2021 |
Tutto il territorio UE compresa Italia |
Reg. 2020/698 |
|
L, O1, O2 |
Agosto 2020 |
31/12/2020 |
Italia |
Art. 92 DL 18/2020 |
Proroga introdotta dal DL 76/2020 |
Tutte |
Settembre 2020 |
31/12/2020 |
Italia |
Art. 92 DL 18/2020 |
Proroga introdotta dal DL 76/2020 |
Tutte |
Ottobre 2020 |
28/02/2021 |
Italia |
Art. 92 DL 18/2020 |
Proroga introdotta dal DL 76/2020 |
Tutte |
Novembre 2020 |
28/02/2021 |
Italia |
Art. 92 DL 18/2020 |
Proroga introdotta dal DL 76/2020 |
Tutte |
Dicembre 2020 |
28/02/2021 |
Italia |
Art. 92 DL 18/2020 |
Proroga introdotta dal DL 76/2020 |
Categorie veicoli:
M: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
N: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote;
03: Rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
04: Rimorchi con una massa massima superiore a 10 t;
T5: trattori a ruote la cui velocità massima per costruzione è superiore a 40 km/h;
L: Ciclomotori e Motoveicoli a due, tre e quattro ruote;
01: Rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 t;
02: Rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t.
Fonte: www.assotir.it
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