Con circolare n.47 del 3 dicembre 2020, la Direzione Generale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha definito le istruzioni operative riguardanti gli obblighi di comunicazione delle attività e contabilizzazione dei cosiddetti impianti minori da parte degli esercenti.
La circolare in oggetto rappresenta l’attuazione dell’art.130, comma 2, lett. b), del decreto legge n.34, convertito con modificazioni dalla legge n.77/2020 (decreto rilancio) che ha sancito l’obbligo di provvedere alla comunicazione, di cui sopra, agli uffici territorialmente competenti delle dogane entro la data del 31 dicembre 2020.
L’art.130 del decreto rilancio ha così modificato le iniziali prescrizioni previste dall’art.5 del decreto-legge n.124/2019 (decreto fiscale 2020) che prevedevano anche l’ottenimento della licenza fiscale da parte degli esercenti di impianti minori.
Per quanto attiene, invece, la contabilizzazione dei prodotti, la nota in questione riprende quanto previsto dalla determinazione n.240433/RU del 27 dicembre 2019 delle stesse Dogane con la quale sono state individuate le modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico.
Rinviando per tutti gli approfondimenti del caso alla lettura della circolare in oggetto, segnaliamo gli aspetti che riteniamo principali, suddividendoli nei due macro temi: comunicazione di attività e tenuta del registro di carico e scarico.
Prima di addentrarci in questo tipo di analisi, appaiono doverose fare alcune precisazioni.
La nota in questione sottolinea come siano esentati dall’obbligo di comunicazione e della tenuta del registro di carico e scarico i depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità pari o inferiore a 10 metri cubi nonché gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per i medesimi usi collegati a serbatoi la cui capacità globale è pari o inferiore a 5 metri cubi.
Non solo, al fine di escludere ogni tipo di dubbio interpretativo per quanto concerne l’ambito di applicazione degli obblighi previsti, la circolare stabilisce che nella definizione di impianti minori rientrano sia i depositi che i distributori costituiti da apparecchi fissi di erogazione carburanti collegati a serbatoi interrati o distributori/contenitori fuori terra, anche rimovibili, permanentemente installati all’interno di stabilimenti, cantieri, aree private non aperte al pubblico accesso.
L’impianto di distribuzione di carburante ad uso privato – continua la circolare – si caratterizza, in via generale, per:
• l’ubicazione (aree non aperte al pubblico)
• la proprietà o uso esclusivo dell’esercente salvo disposizioni particolari legislative che ne consentono un utilizzo più ampio (ad es., imprese consorziate, società controllate)
• la destinazione al rifornimento di automezzi propri o comunque intestati allo stesso esercente, con contestuale divieto di cessione di carburante a terzi
La nota specifica, infine, che negli impianti minori il prodotto energetico stoccato nei serbatoi è consumato per usi propri dell’esercente e non è, pertanto, utilizzato per uso commerciale, cioè per farne rivendita.
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’
Nella comunicazione di attività, da inviare all’ufficio delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente, il titolare/rappresentante legale dell’impresa dovrà riportare:
1. i propri dati anagrafici, il domicilio e il codice fiscale;
2 gli estremi identificativi della ditta ovvero la denominazione o ragione sociale, la sede legale, la partita IVA o codice fiscale, l’indirizzo di PEC;
3. i dati tecnici del deposito o del distributore: ubicazione, caratteristiche (marca, modello, matricola), capacità di stoccaggio dei serbatoi e relativa tipologia (interrati, fuori terra, rimovibili), prodotti energetici stoccati, descrizione delle utenze servite (in caso di deposito minore) e dei sistemi di quantificazione, parziale e/o totale, dell’erogato (in caso di distributore minore).
4. il numero di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché, ove prescritti per l’esercizio dell’impianto in funzione della relativa tipologia, gli estremi identificativi dei documenti di natura non fiscale (ad es., certificato di prevenzione incendi per i contenitori-distributori o anche le SCIA – Segnalazione Certificata di inizio attività);
5. le modalità di tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti ovvero la descrizione del sistema di contabilità aziendale (elettronico o cartaceo) tramite il quale sono rilevati i quantitativi di ciascun tipo di prodotto ricevuti, stoccati presso l’impianto e consumati nell’ambito dello svolgimento della propria attività economica; le modalità di conservazione delle copie stampate dell’e-DAS (solo per benzina e gasolio usato come carburante) o dei DAS cartacei (altri prodotti energetici) e dei documenti commerciali utilizzati a scorta dei prodotti ricevuti.
Una volta inviata tutta la documentazione sopramenzionata, all’esercente verrà rilasciato un codice identificativo dell’impianto minore.
Sarà questo codice che i fornitori di gasolio dovranno citare nell'E-DAS che precede e accompagna ogni movimentazione di prodotti soggetti ad accisa e sarà sempre questo codice a dover essere indicato in dichiarazione ai fini del rimborso delle accise del gasolio per autotrazione a partitre dal I°trimestre 2021.
Alle dogane è fatta salva la facoltà di eseguire un sopralluogo sul deposito o distributore per riscontrare la rispondenza tra quanto comunicato e lo stato reale dell’impianto stesso.
Significativo è quanto previsto dalla circolare in tema di mancanza dei documenti di natura non tributaria prescritti per l’esercizio dell’impianto in funzione della tipologia dei serbatoi (come, ad esempio, la già menzionata SCIA da richiedere nei rispettivi comuni dove ha la sede operativa l’impresa o il certificato di prevenzione incendi).
In questi casi le dogane hanno stabilito che qualora l’esercente abbia avviato il procedimento per l’acquisizione di detti documenti, lo stesso ne dà notizia nella comunicazione di attività all’ufficio territorialmente competente e gli viene rilasciato lo stesso il codice identificativo.
TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO
La circolare ribadisce un principio già noto: non esistono modelli specifici da adottare (la forma pertanto è libera) né tantomeno è prevista la vidimazione del registro da parte delle stesse dogane.
Il registro di carico e scarico deve essere tenuto dall’impresa nelle modalità descritte nella comunicazione di attività, specificando se in forma elettronica oppure cartacea, deve essere custodito presso l’impianto ed ha validità illimitata fino alla cessazione di attività.
La determinazione n.240433/RU del 27 dicembre 2019, alla quale in merito al registro di carico e scarico la circolare in oggetto fa riferimento, ha fissato le regole di redazione del registro stesso specificando che ogni tipologia di carburante stoccato deve avere una sua distinta sezione.
La prima registrazione, con valenza fiscale di ciascuna sezione, è quella riferita al 1° gennaio 2021.
Per quanto concerne il lato del carico: l’esercente procede a singole registrazioni per ogni e-DAS (o DAS cartaceo ovvero, per forniture non superiori a 1.000 kg, altro documento utilizzato a scorta del prodotto) pervenuto entro le ore 9:00 del giorno lavorativo successivo a quello in cui il prodotto è stato preso in consegna presso l’impianto.
Per quanto concerne il lato dello scarico: per ciascuna sezione le scritturazioni sono effettuate con cadenza settimanale ed in via cumulativa ovvero indicando i quantitativi dei distinti prodotti complessivamente scaricati nel periodo.
Per i distributori minori muniti di totalizzatore dei quantitativi erogati, la scritturazione di scarico può essere effettuata anche mensilmente.
Su base facoltativa, inoltre, l’esercente può effettuare registrazioni di scarico con maggiore frequenza, fino ad una periodicità giornaliera, purché tale circostanza sia preventivamente comunicata all’Ufficio dell’ADM il quale dovrà approvare la modifica delle registrazioni.
Entro il 1° febbraio di ciascun anno, gli esercenti di impianti minori dovranno inviare all’ADM, tramite PEC, un prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell’intero anno solare precedente desunti dal registro di carico e scarico.
Nel prospetto riepilogativo il titolare dell’impresa/legale rappresentante riporterà il codice identificativo dell’impianto e per ciascun prodotto energetico indicherà:
• la giacenza contabile al 1° gennaio;
• il totale del carico (somma di tutti gli e-DAS o DAS cartacei o altri documenti utilizzati a scorta del prodotto ricevuti nell’anno) e le eventuali eccedenze riscontrate in sede di verifica;
• il totale dello scarico e le deficienze attribuite a cali naturali o dispersioni rilevate autonomamente dall’esercente (riferite all’intero quantitativo mancante) nonché quelle eventuali riscontrate in sede di verifica; • la giacenza contabile al 31 dicembre.
Il registro di c/s, le copie stampate degli e-DAS o i DAS cartacei o altri documenti a scorta del prodotto pervenuto presso l’impianto, così come le relative fatture di acquisto ed i prospetti riepilogativi annuali con le unite PEC di trasmissione sono conservati dall’esercente presso l’impianto minore per i cinque anni successivi a quello a cui il registro si riferisce.
Tale documentazione dovrà essere esibita in caso di verifica fiscale e su richiesta degli organi di controllo.
Fonte: www.assotir.it
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