Il D.L. n. 104/2020, come modificato dalla Legge di conversione n. 13-10-20 n12, recante "misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" ha previsto numerose misure a favore della nuova occupazione.
in particolare gli articoli 6 e 7 hanno previsto incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato (queste ultime riservate ad alcuni specifici settori)
Ad oltre tre mesi dalla entrata in vigore del Decreto, l’INPS, con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, ha dettato le proprie indicazioni operative per l'attuazione di tali norme.
Diamo, di seguito, una breve sintesi della Circolare, che invitiamo gli interessati a leggere sul nostro sito, ricordando che per i datori di lavoro che, nel periodo antecedente la circolare n. 133 hanno proceduto alle assunzioni pagando la contribuzione regolarmente prevista, sarà possibile recuperare quanto dovuto attraverso l’usuale sistema del conguaglio.
Il comma 1 riconosce a tutti i datori di lavoro che, dal 15 agosto al 31 dicembre 2020 assumono personale con contratto a tempo indeterminato, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di sei mesi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile.
La disposizione non si applica al settore agricolo e non riguarda i contratti di apprendistato e quelli che concernono il lavoro domestico.
Il comma 2 esclude, poi, dal beneficio i lavoratori che nell’ultimo semestre hanno avuto un contatto a tempo indeterminato presso la medesima impresa.
Il successivo comma 3, riconosce l’agevolazione anche nel caso di trasformazione di un contatto a termine in un contratto a tempo indeterminato, purché ciò sia avvenuto dopo il 15 agosto.
L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri e riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla legislazione vigente, entro i limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
L’INPS, con la Circolare ha chiarito che:
• La soglia massima mensile della contribuzione datoriale è pari a 671,66 euro;
• La misura giornaliera che occorre tener presente per i rapporti instaurati o cessati nel corso del mese, risulta essere di 21,66 euro;
• La soglia massima di esonero mensile fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile ed il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile;
• In caso di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale, il massimale del beneficio va ridotto in misura proporzionale.
Oltre alla esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, l’INPS ricorda che non sono oggetto di esonero i c.d. “contributi minori” come:
• Il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006);
• Il contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.lgs. n. 148/2015;
• Il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà dei settori del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali;
• Il contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000;
• Le contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (v. circolare INPS n. 40/2018).
La fruizione del beneficio è, inoltre, sottoposta al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006:
• Regolarità contributiva;
• Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (sono quelle riportate in allegato al D.M. sul DURC) e degli altri obblighi di legge;
• Rispetto, degli accordi collettivi e dei contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Fonte: www.assotir.it
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