In seguito alla conversione in legge del decreto 125 del 7 ottobre, che ha modificato i termini di validità di alcuni documenti, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fornito indicazioni sulla proroga di validità dei documenti e degli atti amministrativi di competenza.
In particolare il MIT, con una circolare del 4 dicembre, ha informato che i documenti di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogati fino al 30 aprile 2021 e che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, restano validi per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (siccome ad oggi la data di cessazione dello stato di emergenza è stabilita al 31 gennaio 2021, la proroga in questione scadrà il 3 maggio 2021).
L’atto del ministero chiarisce inoltre che per tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020 la proroga si applica fino 3 maggio 2021.
Per quanto riguarda i certificati di formazione dei conducenti e i certificati di consulente per la sicurezza, ricordiamo che il 23 ottobre 2020 l’Italia ha sottoscritto l’accordo multilaterale M330, il quale proroga fino al 28 febbraio 2021 tali certificati, la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° febbraio 2021. In base a ciò, essi restano validi, nell’ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dell’accordo e a condizione che siano superati entro il 1° marzo 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità.
Circa le patenti di guida, il MIT chiarisce che quelle con scadenza dal 1°febbraio al 31 agosto 2020 sono prorogate per un periodo di 7 mesi decorrenti dalla loro data di scadenza, sulla base del Regolamento Ue 2020/698; soltanto per la circolazione in territorio italiano, le patenti in scadenza dal 31 gennaio al 29 aprile 2021, sono prorogate fino al 30 aprile 2021; le patenti italiane con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi Ue per i 7 mesi successivi alla data di scadenza.
In base alla circolare, poi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020.
Passando alla CQC, è necessario combinare le 3 disposizioni vigenti in materia: il regolamento Ue 698/2020 che proroga della validità delle Cqc in scadenza dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 per un periodo di 7 mesi a partire dalla data di scadenza indicata su di esse; l’art.1 della Decisione Commissione C(2020) 5591 final., per cui le Cqc in scadenza nel periodo compreso tra il 1°febbraio e il 31 agosto 2020, ma anche quelle in scadenza dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, sono prorogate, in Italia, di 7 mesi (art.1, Decisione Commissione C(2020) 5591 final,); e l’art 103 comma 2 del DL 18/2020 per cui le Cqc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, e quindi fino al 3 maggio 2021.
Sulla base di queste disposizioni, il MIT chiarisce che su tutto il territorio dell’Ue, Italia compresa, la validità delle Cqc rilasciate da un diverso Paese Ue con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 è prorogata di 7 mesi a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione.
Per quanto riguarda, invece, le Cqc rilasciate in Italia è necessario fare alcune distinzioni.
Le Cqc con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 2 ottobre 2020 mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, fino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2 sexies, del DL 18/2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’Ue fruiscono della proroga di validità di 7 mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento Ue.
Per le Cqc, poi, con scadenza compresa tra il 3 ottobre e il 31 dicembre 2020 il termine di scadenza è prorogato di 7 mesi a partire dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art.1 della Decisione della Commissione Ue, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell’Ue, Italia compresa.
Infine, le Cqc con scadenza compresa tra il 1°gennaio e il 31 gennaio 2021 mantengono la loro validità per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021.
La circolare del ministero affronta anche il tema degli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, ecc.), chiarendo che quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 3 maggio 2021), e degli attestati Cqc rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 che conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (3 maggio 2021).
Per quanto riguarda gli esami di revisione della qualificazione Cqc sono sospesi i termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 e in riferimento all’esame di ripristino della Cqc, ai fini del computo dei 2 anni dalla scadenza della carta non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio e il 3 maggio 2021: a partire dal 4 maggio 2021, il titolare di Cqc la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, - prorogata al 3 maggio 2021 - può procedere al rinnovo della Cqc nei successivi 455 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.
Il MIT dispone anche circa gli attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale (CFP) per il trasporto di merci pericolose, precisando che quelli in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 3 maggio 2021). Sulla questione però occorre fare una distinzione: per quanto riguarda la circolazione sul territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza; per quanto concerne, invece la circolazione in Paesi diversi dall’Italia, se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021, conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Questa disposizione vale ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari di- mostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento e hanno superato l'esame prima del 1° marzo 2021.
Il documento del ministero infine chiarisce, in merito agli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni per guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t, che quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, 3maggio 2021). Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni ed autoarticolati anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.
Fonte: Rivista TIR
CO.S.A.R ( Consorzio Servizi Autotrasportatori Riuniti) è una società italiana con sede a Torino specializzata nei servizi per le aziende di autotrasporto.
Compila il form per avere qualsiasi tipo di informazione o conoscere servizi e prodotti utili per la tua azienda.
Ti risponderemo nel più breve tempo possibile!