Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha emanato due delibere, entrate in vigore il 19 luglio, con cui introduce diverse novità sulle verifiche per i Responsabili Tecnici.
Una modifica i requisiti del Responsabile Tecnico disponendo che chi ha superato la verifica iniziale - il modulo generale e almeno un modulo specialistico - può iscriversi alle verifiche anche solo per gli ulteriori moduli di specializzazione mancanti (entro 5 anni) senza dover quindi ripetere il modulo generale prima di ogni modulo di specializzazione.
L’altra riscrive sia i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche per Responsabile Tecnico - sedi e date saranno pubblicate entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di svolgimento nel portale web dell'Albo Gestori Ambientali - sia le regole per la domanda di iscrizione alle verifiche, le modalità di invio e di ammissibilità, la commissione d'esame, lo svolgimento delle verifiche e l'attribuzione dei punteggi, il diario delle verifiche e i candidati idonei.
Inoltre, ha emanato due circolari in tema di disponibilità di veicoli.
La circolare n.7 del 24 luglio scorso affronta il tema della disponibilità mediante locazione senza conducente o comodato senza conducente; forme per cui la sezione regionale ricorda a mezzo pec all’impresa la scadenza del titolo, con cadenza di 30 e 10 gg antecedenti la scadenza stessa.
L’impresa poi ha 5 gg di tempo per inviare il nuovo titolo di disponibilità.
La Sezione regionale procede quindi all’aggiornamento della nuova scadenza sul portale; in caso contrario, invece, procede alla cancellazione dall’Albo con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza.
Nella fase transitoria dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni (1° settembre 2019), è previsto che se la Sezione regionale non riceve dall’impresa i dati relativi al rinnovo del titolo di disponibilità entro il 30 settembre, questa provvederà alla cancellazione del veicolo dal 1 ottobre 2019.
La circolare n.8 del 24 luglio 2019, fornisce invece chiarimenti relativamente alla perdita della disponibilità di veicoli necessari alla dimostrazione della dotazione minima necessaria per l’iscrizione all’Albo gestori ambientali.
La perdita del requisito minimo di veicoli è sanzionata con il provvedimento cancellazione dall’Albo gestori (art.20, c.1, lettera b) del D.M. 120/2014).
Fonte: www.uominietrasporti.it
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