La Direzione generale della Motorizzazione salva dalla decadenza gli smemorati che, frequentata la formazione periodica, non hanno poi chiesto il rinnovo nei due anni successivi. Ma la disposizione vale soltanto dal 20 novembre 2021. E quindi per chi ha terminato la formazione dal 20 novembre 2019 in poi
Il lavoro è impegnativo, le preoccupazioni costanti, i pensieri che affollano la testa crescenti. E così, seppure non dovrebbe succedere, a qualcuno capita di frequentare un corso di formazione periodica per la Carta di Qualificazione Conducente e poi di non ricordarsi di chiedere il rinnovo entro i due anni. A quel punto che ne è della sua CQC? La Direzione regionale della Motorizzazione interrogata al riguardo ha risposto puntualmente con la circolare n. 5212 del 12 febbraio 2021: l’unica soluzione è quella di sostenere l’esame di ripristino, in pratica uguale a quello a cui ci si sottopone al momento del rilascio.
C’è però una precisazione importante. Perché la Motorizzazione aggiunge che esiste un principio del diritto, secondo cui un certificato come la CQC viene regolamentato dalle leggi esistenti. Ma se si guarda indietro, ad anni cioè precedenti, le stesse leggi non possono avere effetto retroattivo. Questo cosa significa? Significa che siccome il primo giorno di applicazione della circolare in materia (la prot. n. 35677 del 19 settembre 2019) è il 20 novembre 2019, il titolare della CQC avrebbe dovuto terminare la formazione iniziale entro questa data. E da qui partirebbero i due anni – in scadenza il 20 novembre 2021 – in cui la mancata richiesta di rinnovo gli consentirebbe comunque di fare l’esame di ripristino. Detto altrimenti, la nuova opportunità avrebbe valore a partire dal 20 novembre 2021.
È chiaro che se però la frequenza del corso di formazione periodica di 35 ore risale a una data anteriore al 20 novembre 2019, a quel punto non esiste la possibilità di sostenere l’esame di ripristino, ma diventa necessario battere un’altra strada, molto più complessa. In pratica, la CQC in questo caso va ritenuta decaduta e quindi è come se non fosse mai esistita. Di conseguenza l’autista che volesse tornarne in possesso deve ricominciare da capo. Ovvero deve frequentare obbligatoriamente un corso di formazione completo di 130 ore e solo dopo sottoporsi a esame.
Fonta: Uomini e Trasporti
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