Arrivano dall’Inps istruzioni operative per gli ammortizzatori sociali previsti dalla legge di Bilancio 2021. Quest’ultima aveva infatti previsto che le domande di cassa integrazione, sia ordinaria che in deroga, e di assegno ordinario potessero essere presentate per periodi decorrenti dal primo gennaio 2021 e per la durata massima di 12 settimane con la nuova causale “Covid-19 L. 178/20”.
L’Inps, in una recente circolare, chiarisce quindi che vengono prorogate:
- per gli anni 2021 e 2022 ed entro determinati limiti di spesa, la possibilità, per le imprese che cessano l’attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata e nel caso in cui ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi;
- per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
- per il biennio 2021-2022 – la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, e con importanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata in vigore.
La circolare dell’Inps ricorda che tutti i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.
La nuova disciplina differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti:
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.
Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio 2021, il termine di invio delle domande rimane il 28 febbraio 2021.
L’Istituto puntualizza infine che in, caso di pagamento diretto da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli “SR41” e “SR43” semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Fonte: Rivista TIR
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