Introdotta con il Decreto Agosto e estesa fino a dicembre 2029 dalla Legge di Bilancio, la normativa d’emergenza cosiddetta Decontribuzione Sud è stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Inps. In particolare, l’Istituto ha fornito attraverso una specifica circolare le istruzioni operative e contabili per l’applicazione dell’agevolazione contributiva.
Ricordiamo che che la decontribuzione si applica ai rapporti di lavoro dipendente, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.
L’Inps ha precisato innanzitutto che, come previsto dalla legge di Bilancio 2021 la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è variabile ed è pari:
- al 30% fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% per gli anni 2028 e 2029.
Il beneficio spetta a tutti i datori di lavoro, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle regioni prima indicate. Per garantire la fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, presenti una o più unità operative ubicate nelle regioni previste, è necessario che la Struttura Inps territorialmente competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.
L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, senza che sia previsto un limite individuale di importo.
Si può accedere all’esonero solo a queste condizioni:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori com- parativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione, sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo, che con riferimento agli incentivi di tipo economico.
A partire dal mese di febbraio 2021, nella dichiarazione retributiva e contributiva sarà necessario indicare:
- nell’elemento “Contributo” la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese;
- nell’elemento “TipoIncentivo” il valore “ACAS”;
- nell’elemento “CodEnteFinanziatore” il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento “ImportoArrIncentivo” l’importo dell’esonero relativo al solo mese di gennaio 2021.
Fonte: Rivista TIR
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