Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del regolamento che proroga la validità di licenze di guida e attestati, in Italia è stata pubblicata la circolare del ministero delle Infrastrutture che aggiorna quanto già indicato nella circolare del 21 gennaio 2021 sullo stesso tema.
In sostanza, si chiarisce che per le CQC in scadenza fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, è prorogata 10 mesi rispetto alla data di scadenza indicata sulla carta; mentre la CQC già in proroga e in scadenza fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 gode di un’ulteriore proroga di sei mesi, e comunque mai oltre la data del 1° luglio 2021.
Stesso discorso per le patenti di guida in scadenza fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogate di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata e che le patenti a cui era stata già applicata una proroga (in scadenza fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021) sono ulteriormente prorogate di sei mesi si considera ulteriormente prorogata di se mesi, ma non oltre la data del 1° luglio 2021.
Vista la necessità di armonizzare le regole europee con la normativa italiana, si riepilogano le norme attualmente in vigore.
Per la circolazione su tutto il territorio Ue e dello Spazio economico europeo, con le patenti rilasciate in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese Ue e dello Spazio economico europeo, la validità delle patenti è prorogata così:
Scadenza originaria | Scadenza prorogata |
1° febbraio 2020 - 31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
1° guigno 2020 - 31 agosto 2020 | 1° luglio 2021 |
1° settembre 2020 - 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
Per la circolazione in Italia la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida (quindi non come documenti di identità) è prorogata come riassunto dalla tabella:
Scadenza originaria | Scadenza prorogata |
31 gennaio 2020 - 29 settembre 2020 | 29 luglio 2021 |
30 settembre 2020 - 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
Per quel che riguarda la CQC, per la circolazione su tutto il territorio Ue e Spazio economico europeo, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati però da un diverso Paese membro Ue o dello Spazio economico europeo, la validità della CQC è prorogata come è riportata in tabella:
Scadenza originaria | Scadenza prorogata |
1° febbraio 2020 - 31 maggio 2020 | 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
1° giugno 2020 - 31 agosto 2020 | 1° luglio 2021 |
1° settembre 2020 - 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
circolazione sul suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:
Scadenza originaria | Scadenza prorogata |
31 gennaio 2020 - 29 settembre 2020 | 29 luglio 2021 |
30 settembre 2020 - 30 giugno 2021 | 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria |
Fonte: Rivista TIR
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