il lavoratore che rifiuta di vaccinarsi e si contagia sui luoghi di lavoro ha diritto alla tutela infortunistica, ma non al risarcimento da parte del datore di lavoro. È quanto chiarisce l'Inail rispondendo a uno specifico quesito.
Vaccinarsi è una scelta. Però tra chi si vaccina e chi non lo fa possono esserci delle differenze. L’Inail lo ha detto a chiare lettere rispondendo a uno specifico quesito sulle conseguenze in capo ai lavoratori, autisti compresi, che si rifiutano di aderire al piano vaccinale nazionale e in un secondo momento contraggono il virus. Cerchiamo di capire quali siano tali conseguenze.
L’INAIL chiarisce che sarà riconosciuto l’infortunio come evento indennizzabile, ma aggiunge pure che sarà preclusa all’autista la possibilità di poter richiedere il risarcimento dei danni al datore di lavoro.
In realtà l’istituto distingue tra lavoratori e datori di lavoro. Perché se a non rispettare la prescrizione di sicurezza previste sui luoghi di lavoro sia il datore di lavoro allora i dipendenti. oltre all’infortunio, potranno avanzare anche pretese risarcitorie nei confronti del datore di lavoro. In pratica gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi di sicurezza in virtù del principio di automaticità delle prestazioni.
Nella situazione opposta in cui a rifiutarsi al vaccino sia il lavoratore la questione cambia, perché – sostiene l’Inail – «il comportamento colposo del lavoratore può ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro, facendo venir meno il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti, così come il diritto dell’Inail a esercitare il regresso nei confronti sempre del datore di lavoro, ma non comporta l’esclusione della tutela assicurativa apprestata dall’Istituto in caso di infortunio».
In conclusione, il mancato rifiuto del lavoratore a sottoporsi al vaccino non può precludere la possibilità di ottenere l’indennizzo conseguente alla contrazione del virus, perché per legge il comportamento dell’autista può costituire solo una delle variabili che hanno determinato la contrazione del virus.
Detto altrimenti il comportamento colposo del lavoratore, compresa la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sé, l’esclusione della tutela assicurativa dell’Inail. Però può ridurre o escludere la responsabilità del datore di lavoro e quindi fa venir meno il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti e al tempo stesso il diritto dell’Inail a esercitare il regresso nei confronti del datore di lavoro, senza comunque escludere la tutela assicurativa fornita in caso di infortunio.
Fonte: Uomini e Trasporti
CO.S.A.R ( Consorzio Servizi Autotrasportatori Riuniti) è una società italiana con sede a Torino specializzata nei servizi per le aziende di autotrasporto.
Compila il form per avere qualsiasi tipo di informazione o conoscere servizi e prodotti utili per la tua azienda.
Ti risponderemo nel più breve tempo possibile!