Il ministero dell’Interno torna a fare ordine su tre casi specifici di proroga, preoccupandosi di raccordare la materia anche con le norme europee e quindi valide quanto i veicoli escono dall’Italia. In particolare le revisioni, sia dei veicoli che dei tachigrafi, slittano di 10 mesi rispetto alla scadenza
Ancora una proroga. E stavolta è di quelle pesanti, visto che interessa le revisioni dei veicoli (in Italia come all’estero), l’ispezione periodica dei tachigrafi e la validità della carta del conducente. Il tutto in virtù di una circolare emanata dal ministero dell’Interno il 9 marzo con cui si stabilisce un raccordo con il Regolamento 2021/267 del 16 febbraio 2021 che ha prorogato certificati, licenze, autorizzazioni in materia di trasporti.
La circolare ministeriale si riferisce nel dettaglio alle proroghe relative alle revisioni di veicoli, tachigrafi e carte del conducente. Per quanto riguarda altri documenti rimanda alla circolare ministeriale del 1° marzo 2021.
I conducenti titolari di carta tachigrafica che chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, devono ottenere il rilascio della nuova carta entro 2 mesi dalla richiesta.
Nel frattempo, in attesa che la carta sia consegnata, il conducente potrà circolare annotando manualmente l’attività svolta, così come è tenuto a fare in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta. C’è però una condizione: l’autista deve dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta non più tardi dei quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta. La stessa disposizione si applica anche laddove i conducenti titolari di carta tachigrafica abbiano richiesto la sostituzione per cattivo funzionamento, furto o smarrimento nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
Rispetto ai veicoli appartenenti alle categorie N, O3 e O4 (veicoli a motore per il trasporto merci; rimorchi con massa 3,5t -10 t; rimorchi con massa superiore a 10 t) la validità delle revisioni scadute tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 viene prorogata per un periodo di 10 mesi successivi alla scadenza.
Le proroghe sono efficaci per i tutti i veicoli ricordati ovunque siano stati immatricolati e su tutto il territorio dell’Unione europea.
Per quanto riguarda i veicoli immatricolati in Italia, le norme vanno raccordate coordinate con l’art. 92, comma 4, del decreto-legge 18/2020, in base al quale:
– i veicoli con revisione scaduta entro il 31 luglio 2020 potevano circolare fino al 31 ottobre 2020;
– i veicoli con revisione scaduta nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 30 settembre 2020, potevano circolare fino al 31 dicembre 2020;
– i veicoli con revisione scaduta nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2020 potevano circolare fino al 28 febbraio 2021.
La proroga è valida per tutte le categorie di veicoli e trova applicazione esclusivamente in Italia.
Le ispezioni biennali a cui sottoporre i tachigrafi già eseguite o da eseguire tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, si potranno effettuare entro i 10 mesi successivi alla data prevista. La norma vale per tutti i veicoli immatricolati nell’UE e consente di circolare, senza aver effettuato la predetta visita, per tutto il territorio dell’Unione europea, Italia compresa.
Fonte:Uomini e Trasporti
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