Il 20 marzo 2021 ent in vigore nel nostro Paese una nuova normativa finalizzata a semplificare e centralizzare i controlli sanitari su animali e merci in ingresso in Europa. Pesanti le sanzioni in caso di trasgressioni
Il 20 marzo 2021 entrerà in vigore nel nostro Paese una nuova normativa di adeguamento al Regolamento UE n. 625/2017 in materia di controlli sanitari di animali e merci che entrano nel territorio europeo. In pratica vanno in pensione i «posti di ispezione frontaliera», detti PIF, e al loro posto arrivano i «posti di controllo frontaliero» o PCF, indicati in un elenco previsto dal Regolamento europeo e situati in porti, aeroporti, aree doganali e località di confine.
Inoltre, confluiranno nei PCF anche le competenze degli USMAF, cioè gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, posti sotto la direzione di medici veterinari del ministero della Salute; al loro interno sono presenti le varie competenze sui controlli sanitari in materia di alimenti, di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (cosiddetti MOCA), di mangimi, di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati e di animali, per il tramite delle Amministrazioni coinvolte.
Come funzionerà il sistema?
Prima dell’entrata in Europa di merci o animali provenienti dall’Estero sarà necessaria una notifica preventiva presso i centri di controllo frontaliero compilando il documento sanitario comune di entrata, detto anche DSCE, da inserire nel sistema informatico TRACES.
Inoltre, per garantire la tracciabilità di prodotti fitosanitari e pesticidi in import la notifica preventiva dovrà essere effettuata tramite il sistema informativo del ministero della Salute (NSIS).
Il quadro sanzionatorio
In caso di non conformità di merci e animali le spese relative agli adempimenti saranno a carico dell’operatore responsabile.
Mentre sono previste sanzioni pecuniarie in presenza di alcune violazioni:
– mancata notifica preventiva: da 517 a 3.100 euro;
– mancato rispetto degli obblighi prescritti per gli animali e le merci in transito: da 5.165 a 30.988 euro;
– omissione dell’obbligo di sottostare ai prescritti controlli, mancato rispetto delle prescrizioni previste per partite di merci e animali (art. 77 del Regolamento), violazioni delle prescrizioni impartite dal PCF in caso di non conformità: da 7.750 a 46.485 euro.
Fonte: Uomini e Trasporti
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