L’esame per l’ottenimento della CQC (carta di qualificazione del conducente)
cambia contenuto. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21 agosto
del decreto 5 luglio 2019 del ministero dei Trasporti vengono introdotte
alcune novità rispetto alla normativa contenuta nel decreto 20 settembre 2013
e in particolare viene introdotto un nuovo esame da effettuare con
sistema informatizzato attraverso un questionario estratto da un
database predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di
casualità. Il candidato deve rispondere, entro novanta minuti, a settanta
quesiti, barrando la lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella
proposizione vera o falsa. Quaranta quesiti sono tratti dagli argomenti di cui
all’art. 7, comma 4, lettera a) del Decreto Ministero dei Trasporti - 20/09/2013,
mentre i restanti trenta sono tratti dagli argomenti di cui all’art. 7, comma 4,
lettere b) o c), in ragione del tipo di abilitazione che il candidato intende
conseguire. La prova si intende superata se il numero di risposte errate è al
massimo, di sette.
Se il titolare di CQC per trasporto di cose intende conseguire anche la
qualificazione per il trasporto di persone può sostenere l’esame tramite
un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all’art. 7,
comma 4, lettera c). Le risposte vanno date entro quaranta minuti e non si può
andare oltre i tre errori.
Stessa procedura vale per il titolare di CQC per trasporto persone che intende
conseguire anche la qualificazione per il trasporto di cose.
Chi è in possesso di un attestato di idoneità professionale per
l’accesso alla professione di autotrasportatore e intende conseguire
la qualificazione relativa al medesimo settore, sostiene l’esame tramite
un questionario con quaranta quesiti, relativi agli argomenti di cui all’art. 7,
comma 4, lettera a). In questo caso la prova dura cinquanta minuti e il numero
massimo di errori consentito è di quattro.
Invece, se lo stesso soggetto munito di idoneità professionale per l’accesso
alla professione di autotrasportatore ha frequentato un corso ai sensi
dell’art. 9, comma 5, consegue la carta di qualificazione della tipologia per la
quale ha frequentato la parte pratica del corso, per semplice esibizione
all’ufficio Motorizzazione civile dell’attestato di frequenza del corso stesso.
La richiesta degli esami deve essere presentata dal candidato entro il
termine di validità, pari a dodici mesi, dell’attestato di frequenza del corso
propedeutico che ha seguito.
Una volta superato l’esame il conducente che è già titolare della patente
di guida presupposta dalla CQC conseguita, viene rilasciato un duplicato
della patente stessa sulla quale, in corrispondenza della predetta
categoria, è annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di
giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione.
Al conducente titolare di autorizzazione a esercitarsi alla guida per conseguire
una patente di categoria C, CE, D o DE, viene rilasciato, previo assolvimento
dell’imposta di bollo, un CAP comprovante il conseguimento della CQC. Il
CAP va esibito all’ufficio Motorizzazione civile all’atto della prenotazione della
prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della
patente di guida: se tale prova risulta positiva, sulla patente di guida, in
corrispondenza della categoria presupposta, è annotato il codice unionale
«95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità
della qualificazione CQC.
In caso di esito negativo della prova il candidato non può sostenere
una nuova prova prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla
data di quella precedente.
Fonte: www.uominietrasporti.it
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