Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha apportato alcune modifiche alla circolare del 22 dicembre 2020 (le cui disposizioni sono state riconfermate dal Dpcm del 2 marzo) sulla formazione a distanza (FAD) nei corsi di competenza della Direzione Generale della Motorizzazione.
Nella nuova circolare di modifica si ribadisce che il ricorso alla FAD nei corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale è consentito in tutti i territori in cui, a causa delle restrizioni Covid, sia oggettivamente difficile frequentare in presenza. Il nuovo documento però specifica che, al fine di non vanificare l’attività di vigilanza amministrativa delle province e città metropolitane, di cui all’art. 123 CdS, l’erogazione e la fruizione dei corsi, anche con modalità FAD, non esonera il soggetto erogatore del corso a svolgere comunque la lezione in presenza, presso la propria sede e nelle proprie aule, Formazioni giorni e negli orari stabiliti. Proprio in ragione della competenza delle province e città metropolitane sui corsi in parola, sono fatte salve diverse disposizioni, anche più restrittive, eventualmente adottate dai predetti enti (o dalle Regioni), nei limiti della competenza territoriale rispetto alla sede dell’autoscuola.
Quanto alla CQC, è sempre consentita l’erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica in modalità FAD in misura non superiore al 10% delle ore di parte teorica del programma per la qualificazione inziale e non superiore a dieci ore per il programma di formazione periodica. Inoltre, essendo stata segnalata da più parti difficoltà a reperire docenti medici, in ragione del massivo impiego del personale sanitario nella campagna di vaccinazione in atto, per la sola durata dell’emergenza da Covid-19 o fino a diverse disposizioni sul punto, è disposto che, la parte di programma di qualificazione iniziale (anche di integrazione) e di formazione periodica di tali docenti possa essere erogata dal docente insegnante di teoria avvalendosi di supporti audiovisivi o multimediali il cui contenuto in conformità ai programmi del corso sia attestato dal responsabile del corso stesso. È specificato che la mancanza di connessione internet, a qualunque causa imputabile, non consentendo la partecipazione alle lezioni in modalità formazione a distanza, vale sempre assenza, ma è anche chiarito che, qualora la mancanza di connessione internet sia limitata nel tempo, la stessa varrà come assenza limitatamente al/i blocco/blocchi di due (o quando consentito tre) ore in cui è suddivisa una lezione giornaliera, in ragione della durata dell’assenza della connessione.
La nuova circolare, inoltre, specifica che, vista l’esclusiva competenza della Direzione Generale per la Motorizzazione sui corsi di qualificazione iniziale (anche di integrazione) e di formazione periodica CQC- le cui attività didattiche devono essere completate entro scadenze temporali previste dalla relativa disciplina, in coerenza con le quali è realizzato il sistema informatizzato del CED – ogni eventuale sospensione delle attività in parola, ivi compresa quella relativa agli esami, o proroga dei predetti termini, può essere disposta esclusivamente con norma di legge o eventualmente di rango normativo pari a quella che deve essere derogata.
Nulla è cambiato, invece, per quanto riguarda le esercitazioni pratiche.
Fonte: Rivista TIR
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