Domanda: è possibile per chi ha già presentato la richiesta di rilascio della carta del conducente alla Camera di Commercio, iniziare già a guidare un veicolo (munito ovviamente di tachigrafo digitale) nell’attesa del rilascio?
A tale quesito il ministero dell’Interno, con circolare datata 21 aprile 2021, ha risposto sostanzialmente: «Sì, certo, è possibile». Motivando tale affermazione in base alla considerazione che la carta serve a registrare l’attività svolta dal suo titolare così da verificare se questa sia svolta nel rispetto della normativa europea sui periodi di guida e riposo. Di conseguenza il suo rilascio non richiede, come invece accade per la patente o per la CQC, una verifica preventiva di particolari requisiti o piuttosto la frequenza di un corso di formazione da parte di chi la richiede.
Ovvio, che se è consentito guidare un veicolo senza disporre ancora di una carta del conducente già comunque richiesta, è necessario che l’autista rispetti comunque la normativa e lo attesti. In che modo? Utilizzando – risponde sempre il ministero – la procedura di registrazione manuale prevista dall’art. 35, paragrafo 2 del Regolamento 165/2014, che disciplina le ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente.
Una modalità che l’autista potrà continuare ad adottare anche nel momento in cui gli viene consegnata la carta del conducente, tenendo presente però che in ogni caso dal momento della consegna è obbligato a utilizzarla entro trenta giorni.
Ovviamente, nel caso in cui l’autista in attesa di carta sia fermato per un controllo, per non incorrere in sanzione dovrà presentare agli agenti:
E allora ricordiamo la procedura con cui realizzare tali registrazioni o, detto altrimenti, cosa deve fare l’autista:
a) all’inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato:
i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;
ii) i periodi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv), vale a dire quelli con cui, con gli appositi dispositivi, i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente, inserendo i relativi simboli, il tempo di guida, le altre mansioni diverse dalla guida, i tempi di disponibilità, le interruzioni di guida, i periodi di riposo, le ferie annuali o i congedi per malattia;
b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.
Fonte: Uomini e Trasporti
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