Il ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ha pubblicato una circolare che estende ulteriormente i termini di validità delle patenti di guida, delle abilitazioni e dei documenti necessari al loro rilascio o conferma di validità.
La proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio ha prodotto infatti effetti anche in quetso senso, con la conseguenza che tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 conservano la loro validità̀ per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, quindi, fino al 29 ottobre 2021.
Queste nuove disposizioni sono state integrate con le norme precedenti e con il regolamento europeo 2021/267 che aveva prorogato di altri 10 mesi i documenti in scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
Vediamo nel dettaglio i vari casi.
Patenti di guida. Per la circolazione su tutto il territorio della Ue e dello Spazio Economico Europeo (eccetto l’Italia) con le patenti rilasciate in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’Ue o dello Spazio Economico Europeo la validità delle patenti è così prorogata (salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio):
– scadenza originaria dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020: proroga di 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente. La proroga non può andare oltre il 1° luglio 2021;
– scadenza originaria dal 1° giugno 2020 al 31 agosto 2020: proroga fino al 1° luglio 2021;
– scadenza originaria dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente.
Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:
– scadenza originaria dal 31 gennaio 2020 al 29 dicembre 2020: proroga al 29 ottobre 2021;
– scadenza originaria dal 30 dicembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria;
– scadenza originaria dal 1° al 31 luglio 2021: proroga fino al 29 ottobre 2021.
Ciò evidenzia che sono applicati termini più favorevoli a livello nazionale.
Come documenti di riconoscimento, inoltre, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021.
Carte di Qualificazione del Conducente. Per la circolazione su tutto il territorio Ue e dello Spazio Economico Europeo (eccetto l’Italia), con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro Ue e dello Spazio Economico Europeo (salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio), la validità della CQC è così prorogata:
– scadenza originaria dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020: proroga di 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente, ma non oltre il 1° luglio;
– scadenza originaria dal 1° giugno 2020 al 31 agosto 2020: proroga fino al 1° luglio 2021;
– scadenza originaria dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi dalla data della scadenza originaria.
Per la circolazione sul suolo nazionale, invece, la validità della CQC rilasciata in Italia è così prorogata:
– scadenza originaria dal 31 gennaio 2020 al 29 dicembre 2020: proroga al 29 ottobre 2021. Anche in questo caso le disposizioni nazionali sono più favorevoli;
– scadenza originaria dal 30 dicembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata;
– scadenza originaria dal 1° al 31 luglio 2021: prorogata al 29 ottobre 2021.
Si ricorda, inoltre, che le CQC in scadenza a luglio rientrano nel campo di applicazione solo della normativa nazionale.
Infine, per il computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC da cui deriva l’obbligo dell’esame di ripristino non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 ottobre 2021.
Anche per le attestazioni sanitarie si applicano le stesse proroghe.
Nello specifico, gli attestati per i conducenti, che hanno compiuto 65 anni, di autotreni e autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 Ton in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2021. Pertanto, fino a questa data gli autisti con patente CE che hanno compiuto 65 anni dopo il 31 gennaio 2020 possono continuare a condurre i veicoli in oggetto se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.
Stessa validità al 29 ottobre 2021 per i certificati medici rilasciati per il conseguimento della patente di guida e per i permessi provvisori di guida.
Fonte: Rivista Tir
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