Una proroga tira l’altra. Quella dei termini dello stato di emergenza, fissato ora al 31 luglio 2021, ha determinato di conseguenza lo slittamento in avanti dei termini di validità delle patenti di guida, delle carte di qualificazione dei conducenti (CQC), dei certificati di abilitazione professionali e delle attestazioni sanitarie. Per la precisione fino al 29 ottobre 2021. Questo è quanto ha stabilito l’art. 103, comma 2, del decreto legge 17 marzo, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche.
Per quanto riguarda la circolazione sul territorio nazionale i termini di validità delle patenti di guida e delle CQC è stata prorogata in questo modo:
(*) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18 del 2020, come convertito e succ. mod.: in tali casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto alle disposizioni unionali;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267
(***) le patenti in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano nel campo di applicazione solo della normativa nazionale
Per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE con le patenti rilasciate in Italia e in un Paese UE o SEE (spazio economico europeo) la validità delle patenti è riconfermata come segue:
(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;
(*) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267
I termini previsti in tabella valgono anche per la circolazione nella UE e SEE, eccetto l’Italia, con le CQC rilasciate in Italia e in Paesi UE o SEE.
Gli attestati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. E quindi fino al 29 ottobre 2021.
Ai fini del computo dei 2 anni dalla scadenza della CQC – da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino – non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 ottobre 2021.
Il titolare di CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 – prorogata al 29 ottobre 2021 – può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 638 giorni successivi alla scadenza dei 2 anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.
Attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (cioè fino al 29 ottobre 2021); fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre i suddetti autotreni, ed autoarticolati anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.
Fonte: Uomini e Trasporti
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