Dopo la circolare del ministero dell'Interno sui veicoli immatricolati all'estero e condotti in Italia, pubblicata nei giorni scorsi, lo scorso 4 giugno una nuova circolare indirizzata ai compartimenti della Polizia Stradale ha chiarito alcune questioni relative alle procedure di applicazione del fermo amministrativo per questo tipo di veicoli.
Secondo quanto stabilito dal Codice della Strada quando la violazione è commessa alla guida di un mezzo immatricolato all'estero, in caso di mancato pagamento immediato della sanzione amministrativa pecuniaria o della cauzione si procede al fermo e il veicolo viene affidato in custodia o al deposito autorizzato dal Prefetto.
Nei casi in cui il veicolo è in custodia all'interessato, è necessario depositarlo in un luogo ubicato sul territorio italiano in modo che gli organi di polizia abbiano la possibilità di controllare l’adempimento degli obblighi assunti dal custode.
Si è appreso però di una prassi adottata da alcune sezioni di Polizia Stradale, in cui al trasgressore che ha provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria o della cauzione viene consentito il rientro del veicolo presso la sede dell'impresa ubicata all'estero, adottando una sorta di “interdizione alla circolazione sul territorio nazionale”.
La circolare sottolinea che questa prassi non trova riscontro in nessuna norma direttiva o disposizione operativa e ribadisce che è previsto il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, durante i quali il veicolo deve rimanere depositato sul territorio italiano.
Fonte: Rivista Tir
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