Capita spesso: un camion con targa estera viene fermato, controllato e multato. Poi, come sanzione accessoria, scatta anche il fermo amministrativo (art. 207 CdS). Da legge di tre mesi di durata. Ma capita ugualmente spesso che, laddove dall’estero l’azienda proprietaria del veicolo paga la sanzione pecuniaria o la cauzione, determinata dalla contestazione degli artt. 26 (esercizio abusivo dell’autotrasporto) o 46 (trasporto abusivo) della Legge 298/74, la polizia stradale tende per prassi a chiudere un occhio – diciamo così – rispetto alla sanzione accessoria, nel senso che concede al veicolo estero sottoposto a fermo di fare ritorno nel proprio Paese di immatricolazione, adottando in tal modo una sorta di «interdizione alla circolazione sul territorio nazionale». Una prassi che adesso, una circolare del ministero dell’Interno del 4 giugno 2021, definisce assolutamente campata per aria, in quanto «non è suffragata da nessuna disposizione». E di conseguenza ribadisce che «il veicolo estero deve essere depositato in un luogo ubicato in Italia per il periodo di durata del fermo amministrativo, che è pari a 3 mesi».
Ovviamente si tratta di un caso specifico. Più nel dettaglio, invece, la materia relativa al trattamento riservato al veicolo immatricolato all’estero in caso di fermo amministrativo viene disciplinata dalla circolare del 21 gennaio 2019, in cui viene prescritto che:
Per consultare la circolare del 4 giugno cliccate qui:
Circolare-Ministero-Interno-4-giugno-2021
Fonte: Uomini e Trasporti
CO.S.A.R ( Consorzio Servizi Autotrasportatori Riuniti) è una società italiana con sede a Torino specializzata nei servizi per le aziende di autotrasporto.
Compila il form per avere qualsiasi tipo di informazione o conoscere servizi e prodotti utili per la tua azienda.
Ti risponderemo nel più breve tempo possibile!