A sei mesi dalla Brexit restano ancora alcune questioni da risolvere per chi opera nel Regno Unito.
Le criticità principali segnalate riguardano la carenza di autisti – sia di conducenti di mezzi pesanti sia di furgoni – e i ritardi per alcune spedizioni; ritardi che potrebbero aggravarsi con l’entrata in vigore delle nuove regole commerciali a partire dal mese di ottobre.
Stando all’associazione britannica dei corrieri Speedy Freight i clienti che attualmente affrontano maggiori ritardi (dalle 24 alle 72 ore) sono quelli che spediscono prodotti di origine animale.
Per cercare di risolvere alcune di queste problematiche la Dogana francese ha fornito indicazioni in materia doganale agli operatori, per trasporti di merce diretta o proveniente dal Regno Unito.
Con una nota si ricorda che, con l’ingresso del Regno Unito nella convenzione sul transito comune, per le operazioni di transito che riguardano Regno Unito e Francia è ora obbligatorio indicare un ufficio di passaggio (il cosiddetto transit office, codice TRA) nella casella 51 del documento di accompagnamento (TAD). La dogana fornisce anche l’elenco di tali uffici.
Per l’ingresso nel territorio doganale dell’Unione, deve essere indicato un solo ufficio di passaggio.
Sono previste, inoltre, due modalità di notifica all’arrivo delle merci a destinazione.
La prima è la procedura standard in ufficio (presso l’ufficio di destinazione); la seconda è semplificata presso le sedi di un destinatario abilitato.
Nel caso della procedura standard, la normativa sul transito, il codice doganale e la convenzione sul transito comune prevedono che il regime di transito si concluda quando le merci, il documento di accompagnamento e le altre informazioni siano presenti nell’ufficio doganale di destinazione che notifica l’arrivo delle merci.
Il trasportatore e qualsiasi altra persona che riceva le merci, consapevole che sono state vincolate al regime del transito, sono responsabili della presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione.
Nel caso della procedura presso le sedi del destinatario abilitato (semplificazione doganale), quest’ultimo deve notificare l’arrivo delle merci tramite il sistema britannico Delta T.
Se la notifica non viene fatta, si attiva una procedura di ricerca che può concludersi con un procedimento esecutivo per il recupero di dazi e imposte.
Si sottolinea anche che la notifica di arrivo delle merci deve avvenire solo quando le merci sono effettivamente arrivate nelle sedi indicate sull’autorizzazione del destinatario abilitato.
Quando il traffico si verifica in senso inverso è obbligatorio indicare un ufficio di passaggio.
Nel caso di un transito che parte dall’Ue verso il Regno Unito, l’ufficio di passaggio è posto Oltremanica (la nota della dogana fornisce un elenco).
Si dovrà segnalare qualsiasi difficoltà all’ufficio doganale francese interessato all’operazione di transito.
Fonte: Uomini e Trasporti
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