Una recente sentenza del giudice di pace di Ferentino (Frosinone), Antonio Vellucci, ha fornito alcune interessanti indicazioni per quanto riguarda il fermo amministrativo di un veicolo pesante, utili ai trasportatori che subiscono questo grave provvedimento.
Un’azienda locale, infatti, difesa dall’avvocato Roberto Iacovacci, aveva presentato ricorso contro la Prefettura di Frosinone – non presente al giudizio in aula – che aveva stabilito il fermo di un camion con annessa gru, di proprietà della società ricorrente, per un’infrazione al Codice della Strada.
Il giudice ha dato ragione all’azienda, constatando che il verbale di infrazione collegato al provvedimento di fermo non era mai stato notificato – vizio insanabile – e quindi il fermo stesso del veicolo era privo di motivazione. Dice infatti la sentenza che la mancanza di motivazione viene «rilevata d’ufficio ogni qual volta il verbale per cui è causa non è stato notificato». È un principio contenuto nella legge 241/90, art. 3 comma 3, che stabilisce che «se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione, richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile a norma della presente legge anche l’atto cui esso richiama».
In altre parole, non basta citare il verbale di infrazione se non se ne conoscono i presupposti di fatto e di diritto – ovvero la data, il luogo, la direzione dell’infrazione, l’articolo violato, le modalità con cui si è rilevata l’infrazione e la motivazione della contravvenzione. Non essendoci alcuna informazione del reato, il trasgressore non è nella condizione di potersi difendere per contestare quello contro cui deve ricorrere. Il verbale di fermo amministrativo è quindi nullo per assenza di titolo mai notificato.
Ma c’è di più. Il giudice osserva che il veicolo sequestrato, di grandi dimensioni e del valore di circa 30 mila euro, ha un’importanza fondamentale per il lavoro della ditta e quindi il fermo amministrativo di tre mesi appare esageratamente lungo e sproporzionato. Più in particolare l’illecito non sembra così grave da giustificare una tale sanzione che comporterebbe invece gravi ripercussioni sull’attività dell’impresa ricorrente.
Sulla base di queste due motivazioni – una formale e l’altra sostanziale – il giudice ha perciò accolto le richieste dell’azienda e sbloccato il fermo del veicolo.
Fonte: Rivista Tir
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