Dopo l’annuncio, nei giorni scorsi, della viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Teresa Bellanova e il via libera da parte del MIMS, l’Agenzia delle Entrate in una nota ha chiarito le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi per ottnere le deduzioni forfettarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2020.
Si precisa che la deduzione per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2021 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
La somma stanziata in totale ammonta complessivamente a 70 milioni di euro.
Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate nella misura di 48 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di esecuzione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale.
Fonte: Rivista Tir
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